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Registro delle imprese - sanzioni amministrative
Le sanzioni amministrative vengono elevate nel caso in cui la domanda di iscrizione al Registro delle Imprese o la denuncia R.E.A. non venga effettuata entro i termini stabiliti dalla legge, nei 30 giorni/oltre i 60 giorni, fatta eccezione per la sola iscrizione dell'atto costitutivo delle società di capitale e delle società cooperative per le quali il termine si riduce a 20 giorni .
In particolare, si precisa quanto segue:
- se il termine scade il sabato o nei giorni festivi, il deposito va fatto il primo giorno feriale successivo ;
- se il deposito viene effettuato tramite posta, il giorno di deposito coincide con quello del timbro postale di spedizione.
Il processo verbale viene notificato a tutti i soggetti obbligati alla presentazione della domanda di iscrizione ( per le società, in solido anche alla stessa )
L'art. 9 comma 5) della legge 180/2011 "Statuto per le imprese" (pubblicata nella G.U. n.265 del 14 novembre 2011 ed in vigore dal 15/11/2011) ha modificato l'art.2630 c.c. riducendo le sanzioni previste a carico delle società e di tutti gli obbligati per le omesse o ritardate denunce o depositi nel RI.
- se il ritardo non supera i trenta giorni:sanzione amministrativa da euro 34,33 a euro 344 pagamento in misura ridotta euro 68,66
- dal trentunesimo giorno di ritardo:sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1032,00 pagamento in misura ridotta euro 206,00
- omesso deposito bilancio: se il ritardo non supera i trenta giorni sanzione amministrativa da euro 45,78 a euro 458,67 - pagamento in misura ridotta euro 91,56
- dal trentunesimo giorno di ritardo (sanzione minima aumentata di 1/3) sanzione amministrativa da euro 137,33 a euro 1.376,00-pagamento in misura ridotta euro 274,66.
- Sanzioni Registro Imprese relative ad imprese individuali e notai € 20
Il pagamento della sanzione va effettuato mediante versamento con modello F23 utilizzando i seguenti codici:
CODICE UFFICIO: ACE
CAUSALE: PA
CODICE TRIBUTO: 741T (PER VERSAMENTO AL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE)
CODICE: ACET (SPESE DI NOTIFICA)
La ricevuta dell'avvenuto pagamento, deve essere consegnata all'ufficio secondo le seguenti modalità:
- direttamente agli sportelli camerali;
- a mezzo fax al n. 0823-249302;
- a mezzo posta all'Ufficio Registro Imprese - Via Roma, 75 - 81100 CASERTA.
SANZIONI REA (valide sia per le Ditte Individuali, solo UL, che per le Società)
Per deposito oltre i 30 giorni dall'evento (es: dall'inizio attività -S5- o dall'apertura di una unità locale -UL-).
Sanzione minima pari a € 10,00 (per la presentazione oltre il 30° giorno ma entro il 60° giorno dall'evento);
Sanzione massima pari a € 51,33 (per la presentazione oltre il 60° giorno dall'evento).
Il pagamento della sanzione va effettuato mediante versamento con modello F23 utilizzando i seguenti codici:
CODICE UFFICIO: ACE
CAUSALE: PA
CODICE TRIBUTO: ACET (PER VERSAMENTO SANZIONE)
CODICE: ACET (SPESE DI NOTIFICA)
Normativa di riferimento
Decreto Legislativo n. 61 del 11/04/2002
codice civile - art. 2194
codice civile - art. 2630, comma 1, comma modificato dall L.180/2011
Informazioni, sede, orari
Responsabile del procedimento:
Sig.ra Rosa Falcone
Tel. 0823.249345
e-mail:rosa.falcone@ce.camcom.it
Sede:
Via Roma, 75 - piano terra
Orario di apertura al pubblico:
da lunedì a venerdì ore 8.45 - 11.45
martedì e giovedì ore 15.00 - 15.45
Data di redazione: 14/3/2014