Novità in materia di autoriparazione - Legge 122/1992:
MECCATRONICA – prorogato al 5 luglio 2025 il termine per l'adeguamento dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di meccatronica
La proroga è stata stabilita dall’art. 13 della legge 21 febbraio 2025, n. 15, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202, posticipando ulteriormente il precedente termine per l’adeguamento, fissato al 5 gennaio 2024.
La L. 224/2012 ha disposto - a partire dal 5 gennaio 2013 - l’unificazione nell’unica sezione “meccatronica” delle precedenti sezioni di “meccanica/motoristica” ed “elettrauto”.
Le imprese che risultano iscritte nel Registro delle Imprese o nell'Albo delle Imprese Artigiane per le sole attività di meccanica/motoristica o di elettrauto sono tenute – entro e non oltre la data del 5 luglio 2025 – a dimostrare, in capo al Responsabile Tecnico, il requisito previsto ai fini dell’esercizio
dell’attività di meccatronica, mediante:
- attestazione corso professionale regionale teorico pratico di qualificazione relativo all’abilitazione non posseduta (meccanico o elettrauto);
oppure
- possesso di un titolo di studio attinente, quale diploma di maturità tecnica o professionale, diploma di qualifica professionale ad indirizzo meccanico o elettrico o elettronico.
Eccezione:
Il Responsabile Tecnico che, alla data di entrata in vigore della legge (5 gennaio 2013), aveva già compiuto 55 anni può proseguire l’attività fino all’età prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia, per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
Come regolarizzare
L’impresa deve presentare pratica telematica contestualmente al Registro Imprese e al SUAP territorialmente competente di inizio attività per la nuova sezione meccatronica di cui alla Legge 122/92, attestando il possesso dei requisiti tecnico professionali in capo al Responsabile Tecnico.
Effetti della mancata regolarizzazione
Allo scadere del termine assegnato, senza che sia intervenuta la regolarizzazione, l’Ufficio disporrà l’inibizione alla prosecuzione dell’attività di “meccanica-motorista” o di “elettrauto” con conseguente annotazione nel Registro delle Imprese.
Per chiarimenti è possibile contattare:
La Responsabile della UOS Servizi Amministrativi alle Imprese
dott.ssa Maria Rita Botte al seguente recapito: 0823 249494
L’Istruttore Amministrativo
dott. Giacomo Iorio al seguente recapito: 0823 249229
Dal 5 gennaio 2013 le due preesistenti attività di meccanica/motoristica ed elettrauto sono unificate nella nuova categoria denominata “Meccatronica”.
E’ quanto prevede la L. 11 dicembre 2012, n. 224, pubblicata sulla G.U. n. 297 del 21/12/2012.
Le attività previste e disciplinate dalla nuova L. 122/92 sono quindi tre:
a) meccatronica
b) carrozzeria
c) gommista
Ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della legge 224/2012, le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate congiuntamente alle attivita' di meccanica-motoristica ed elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attivita' di meccatronica, di cui al citato comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 122 del 1992, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.
Ai sensi dell’articolo 3 comma 2 della legge 224/2012,le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attivita' di meccanica- motoristica o a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono proseguire le rispettive attivita' per i cinque anni successivi alla medesima data. Entro tale termine, le persone preposte alla gestione tecnica delle predette imprese, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992, devono frequentare con esito positivo il corso professionale di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta. In mancanza di cio', decorso il medesimo termine, il soggetto non puo' essere preposto alla gestione tecnica dell'impresa ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558.
Ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 224/2012,qualora, nell'ipotesi di cui al comma 2, la persona preposta alla gestione tecnica, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, anche se titolare dell'impresa, abbia gia' compiuto cinquantacinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge, essa puo' proseguire l'attivita' fino al compimento dell'eta' prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia, per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
Le imprese esercenti attività di autoriparazione devono presentare una denuncia di inizio attività al registro imprese od all'albo artigiani.
L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso di particolari requisiti professionali e morali ed è obbligato a possederli anche chi esercita l'attività di autoriparazione per uso interno avente carattere strumentale o accessorio.
Requisiti per l'impresa individuale o la società:
- disponibilità di spazi e locali per la cui utilizzazione in relazione all'attività siano state acquisite le prescritte autorizzazioni amministrative idonee a contenere i veicoli oggetto di intervento e le strumentazioni occorrenti per l'esercizio dell'attività;
- dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni previste dall'apposito Decreto del Ministero dei trasporti;
- designazione di un responsabile tecnico, avente un rapporto di immedesimazione con l'impresa in qualità di titolare, dipendente, institore, socio prestatore d'opera o familiare collaboratore per ciascuna delle attività richieste, in possesso dei requisiti richiesti;
- sede nella provincia in cui viene chiesta l'iscrizione.
Requisiti per il responsabile tecnico:
- essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato, anche non appartenente alla Comunità Europea, con cui sia operante la condizione di reciprocità;
- non aver riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore per i quali è prevista una pena detentiva;
- essere in possesso di uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:
- aver esercitato l'attività di autoriparazione alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni;
- aver frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;
- aver conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea;
- aver svolto l'attività in qualità di titolare di impresa iscritta all'Albo delle imprese artigiane o nel registro delle ditte, per una durata non inferiore ad un anno, nel periodo antecedente la entrata in vigore del DPR 387/94.
Per casi particolari si rinvia alla sezione Approfondimenti
Altre informazioni
Approfondimenti [1]
Titoli di studio abilitanti [2]
Normativa di riferimento
Legge 224/2012 [3]
Circolare 3659/2013 [4]
Legge n. 122 del 05/02/1992 [5]
D.P.R.387 del 18/04/1994 [6]
Legge n. 25 del 05/01/1996 [7]
Legge n. 507 del 26/09/1996 [8]
Circolare n. 3286/C del 19/06/1992 [9]
D.P.R. 558 del 14/12/1999 [10]
Modulistica
SCIA AUTORIPARATORI [11] - n.b. il file è solo una rappresentazione, con layout diverso, della SCIA che va predisposta accedendo alla piattaforma www.impresainungiorno.it per i SUAP in delega al sistema camerale o alla piattaforma dei singoli Comuni se dotati di SUAP autonomo
REVOCA/SOSTITUZIONE MECCATRONICA [12]
REVOCA/SOSTITUZIONE CARROZZERIA-GOMMISTA [13]
REVOCA/SOSTITUZIONE MECCANICA-MOTORISTICA/ELETTRAUTO [14]
DICHIARAZIONE EX ART. 3, COMMA 2 [15]
DICHIARAZIONE EX ART. 3, COMMA 3 [16]
DICHIARAZIONE PREPOSTO MECCATRONICA [17]
MECCATRONICA - RICHIESTA AGGIORNAMENTO ABILITAZIONE [18]
MODELLO ESAMI [19]
MODELLO MATERIE [20]
Costi
Bollo € 17.50 solo per imprese individuali
Diritti di segreteria 1° iscrizione o variazione Ditte individuali € 27,00 Società € 45,00