Composizione Negoziata

Dal 15 novembre 2021 è operativa la nuova procedura volontaria della composizione negoziata della crisi d'impresa introdotta con il  D.L. n. 118/2021  convertito con modifiche dalla Legge 147 del 21 ottobre 2021.

L'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico -finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere al Segretario generale della Camera di commercio in cui si trova la sede legale dell'impresa, la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

La richiesta avviene attraverso un sistema telematico nazionale - la Piattaforma - che è rappresentata da un portale internet con due aree principali, una pubblica e una riservata ad utenti autorizzati.

Il portale è disponibile all'indirizzo:
                                    composizionenegoziata.camcom.it

L'esperto, terzo rispetto alle parti, facilita le trattative tra l'imprenditore in crisi e i creditori e gli altri possibili soggetti interessati, con la prospettiva di un accordo che ristrutturi il debito e ripristini l'equilibrio economico dell'impresa.
Possono essere inseriti negli elenchi degli esperti i seguenti soggetti:

  • Dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti all’albo da almeno 5 anni con esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa
  • Avvocati iscritti all’albo da almeno 5 anni con esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa
  • Consulenti del lavoro iscritti all’albo da almeno 5 anni che hanno concorso ad almeno 3 casi di accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati di risanamento, concordati preventivi
  • Manager non iscritti agli albi con esperienza di funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con successo.

 L’iscrizione all’elenco è subordinata al possesso della specifica formazione prevista dal Decreto Dirigenziale 28 settembre 2021 del Ministero Giustizia.

La domanda di iscrizione all'elenco è presentata agli ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti e, per i manager alla Camera di commercio del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano del luogo di residenza.

La nomina dell'esperto avviene:

a) in caso di imprese sopra soglia che presentino congiuntamente i seguenti tre requisiti: 

  • attivo patrimoniale > 300.000 €
  • ricavi lordi > 200.000 €
  • debiti > 500.000 €
    ad opera di una Commissione Regionale che resta in carica per due anni.
    La Commissione è costituita presso le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano ed è composta da: un magistrato designato dal Presidente del Tribunale delle imprese del capoluogo di regione; un componente designato dal Presidente della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione; un componente designato dal Prefetto del capoluogo di regione.

b) in caso di imprese sotto soglia che presentino congiuntamente i seguenti tre requisiti: 

  • attivo patrimoniale < 300.000 €
  • ricavi lordi < 200.000 €
  • debiti < 500.000 €
    dal Segretario Generale della Camera di Commercio in cui ha sede legale l'impresa richiedente.

Le imprese sotto soglia possono, alternativamente, presentare l'istanza per richiedere la nomina dell'esperto a un organismo di composizione della crisi (OCC). 

 

DIRITTO DI SEGRETERIA ED IMPOSTA DI BOLLO

Il Decreto interministeriale 10 marzo 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n.127 del 1° giugno, ha stabilito l’importo del diritto di segreteria - pari a 252,00 € - per l’istanza di nomina dell’esperto nelle procedure di composizione negoziata della crisi d'impresa. 

A partire dal 16 giugno 2022, prima di procedere all'invio dell'istanza, durante la fase di compilazione da parte del Rappresentante Impresa, la Piattaforma telematica nazionale di composizione negoziata consentirà l’accesso diretto al “Servizio Online pagamenti PagoPA (SIPA)”, il portale dei pagamenti c.d. Modello 1 PagoPA, inserito in tutti i siti istituzionali delle Camere da febbraio 2021.

L’istanza è altresì soggetta all’applicazione dell’imposta di bollo telematica, nella misura di 16,00 €.

Il versamento del diritto di segreteria e dell’imposta di bollo dovrà essere effettuato in unica soluzione, per un importo complessivo di 268,00 €.

La presentazione dell’istanza sarà vincolata all'allegazione della ricevuta del pagamento online PagoPA.

 

Ultima modifica: Venerdì 10 Giugno 2022