Diritto annuale

È il tributo che devono pagare ogni anno le imprese iscritte al Registro delle Imprese.

E' stato istituito con Decreto Legge n. 786 del 1981, convertito nella Legge n. 51 del 1982, recepito dall'art. 18 della Legge n. 580 del 1993 e regolamentato dal Decreto del Ministero per le Attività Produttive n. 359/2001.

 

ATTENZIONE: MAGGIORAZIONE DEL  20% DEL DIRITTO ANNUALE

Con Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 23/02/2023, pubblicato sul sito informatico del Ministero il 17/04/2023, è stato autorizzato l’incremento della misura del diritto annuale del 20% per gli anni 2023, 2024 e 2025, allineando così gli importi del diritto annuale a quello degli anni precedenti, con destinazione dell’incremento a progetti aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle imprese. 

Le imprese o unità locali iscritte nel periodo dal 01/01/2023 al 18/04/2023 e che hanno già provveduto al versamento del diritto annuale 2023 senza l’integrazione del 20% possono effettuare il conguaglio di quanto dovuto senza interessi e sanzioni entro il 30 novembre 2023. 

Il versamento deve essere effettuato con modello F24, sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, utilizzando il codice tributo 3850. Oltre la data del 30 novembre 2023 il versamento del conguaglio dovrà essere effettuato con ravvedimento operoso. 

 

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono tenute al pagamento del diritto annuale (istituito con D.L. n. 786/81 convertito con modificazioni nella legge n. 51/82 e successive modifiche ed integrazioni, recepito dall'art. 18 della legge n. 580/93 e regolamentato dal D.M. n. 359/2001) tutte le imprese che al 1° gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel Registro delle imprese, nonché le imprese iscritte o annotate nel corso dell'anno di riferimento.

L'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.

 

CASI PARTICOLARI:
Le imprese che trasferiscono la sede legale in altra provincia versano il diritto solo alla Camera di Commercio ove è iscritta la sede al 1° gennaio 2023.
Importante è quindi non la data di inizio dell'attività nella nuova provincia, ma la data di iscrizione al Registro delle Imprese.

 

SOGGETTI ESONERATI

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 359/2001 non devono effettuare il pagamento per l'anno 2023:

  • Le imprese che al 31 dicembre 2022 risultino in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa (salvo i casi in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'attività); le imprese soggette alle altre procedure concorsuali non sono esonerate dal pagamento del diritto annuale;
  • Le imprese individuali che abbiano cessato l'attività entro il 31 dicembre 2022 ed abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2023.

Nel caso di decesso del titolare invece il diritto è dovuto dagli eredi sino all'anno del decesso.

  • Le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione al 31 dicembre 2022 ed abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2023;
  • Le società di persone ed i consorzi che siano sciolti senza messa in liquidazione entro il 31 dicembre 2022 e abbiano presentato domanda di cancellazione dal Registro imprese entro il 30 gennaio 2023;
  • Le società cooperative che siano state sciolte, con provvedimento adottato entro il 31 dicembre 2022, dall'autorità governativa ai sensi dell'art. 2545 - septiesdecies C.c. (già art. 2544 C.c.).

 

BLOCCO DELLA CERTIFICAZIONE

Il mancato o incompleto pagamento del diritto annuale (sia con modello F24 che all'atto della presentazione della domanda di iscrizione) nelle cinque annualità precedenti all'anno di riferimento del tributo blocca il rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio del Registro delle Imprese.

 

SANZIONI

Nei casi di tardivo e omesso versamento del diritto annuale sarà comminata (ai sensi dell'art. 18 della legge 580/93 e successive modificazioni ed integrazioni) una sanzione amministrativa dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia previste dal D.Lgs. n.472/97 e successive modifiche e integrazioni, così come applicate- per quanto attiene al diritto annuale- con decreto regolamentare D.M. 27 gennaio 2005 n . 54 ( G. U. n. 90 del 19/04/2005) nonché dal REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE IN MATERIA DI DIRITTO CAMERALE (adottato con determina Commissariale con i poteri del Consiglio n. 002 del 15/11/2005 ed integrato con determina Commissariale con i poteri del Consiglio n. 001 del 26/02/2006).

 

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento del diritto annuale potrà essere effettuato con modello di pagamento unificato F24 oppure tramite PAGOPA.

 

Istruzioni per la compilazione del Modello F24

Nella sezione "IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI" del modello unificato F24 devono essere indicati:

  • codice ente locale: la sigla automobilistica della Camera di Commercio a cui il pagamento è indirizzato
  • il codice tributo: 3850
  • l'anno di riferimento
  • l'importo versato a debito

Se sono dovuti diritti a diverse Camere di Commercio, indicare distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera di Commercio e la relativa sigla automobilistica.
L'impresa che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un'altra, deve pagare solo a favore della Camera di Commercio dove era iscritta alla data del 01 gennaio dell'anno di trasferimento.

Versamento Telematico

Si ricorda che i titolari di partita Iva hanno l'obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica seguendo le istruzioni pubblicate sul sito: http://www.agenziaentrate.it .

Arrotondamenti

In attuazione di quanto previsto dalla Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 3.3.2009, per evitare errori e conseguenti sanzioni a carico dei contribuenti è necessario effettuare un unico arrotondamento finale, per la sede legale e per le eventuali unità locali, all'unità di euro secondo il seguente criterio generale: per eccesso se la prima cifra, dopo la virgola, è uguale o superiore a 5, per difetto se la prima cifra, dopo la virgola, è inferiore a 5; nella sequenza di operazioni dovranno essere mantenuti cinque decimali.

 

TERMINI DI VERSAMENTO

Il pagamento del diritto annuale per tutte le imprese (e le unità locali) già iscritte, deve avvenire, in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del D. Lgs. 9/07/1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte (termine stabilito dall'art. 17 del D.P.R. 7/12/2001 n. 435, così come modificato dal D.L. 15/04/2002, n.63 convertito in legge 15/06/2002 n,112, nonchè dai commi 11 e 14 dell'art.37, D.L. 4 luglio 2006, n.223).

A seconda dei casi si può verificare una delle seguenti situazioni:

  • le imprese iscritte in sezione speciale e le imprese che determinano l'importo del diritto dovuto in base agli scaglioni di fatturato e hanno approvato il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, sono tenute al versamento del diritto annuale entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo la chiusura dell'esercizio (art. 7 quater, commi 19 e 20, Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito nella L. 225 del 1° dicembre 2016); 
  • i soggetti giuridici i quali, in base a disposizione di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento delle imposte entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio; 
  • i soggetti giuridici che non approvano il bilancio nei termini stabiliti, effettuano il versamento del diritto entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere approvato il bilancio.

Entro il trentesimo giorno successivo al termine di scadenza, i soggetti obbligati possono effettuare il pagamento della somma maggiorata dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Dopo il trentesimo giorno successivo al termine di scadenza è possibile sanare la violazione commessa, entro un anno dalla scadenza stessa, avvalendosi del ravvedimento lungo.

  

RIMBORSI

Le richieste di rimborso possono essere presentate da chi ha erroneamente versato diritti annuali non dovuti o per importi superiori al dovuto, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data del versamento (art.10 commi 1 e 2 D.M. 359/2001 e art. 17 legge n.488/99).

La domanda di rimborso (modello di rimborso scaricabile dal sito) deve essere corredata dalla documentazione necessaria a comprovare il credito (es.modello f24)


ALTRE INFORMAZIONI

Ravvedimento operoso

Normativa di riferimento

 

Modulistica

-  Modello richiesta di sgravio

-  Modello richiesta rimborso diritto annuale

 

Informazioni, sede, orari

Responsabile U.O. Contabilità e Diritto Annuale:
dott.ssa Anna Oliviero
e-mail: anna.oliviero@ce.camcom.it

Per informazioni contattare 

i seguenti numeri telefonici: 0823/249339/228/222

oppure inviare richiesta all'indirizzo PEC:  dirittoannuale@ce.legalmail.camcom.it

 

ATTENZIONE AI BOLLETTINI INGANNEVOLI E...

La Camera di Commercio fa presente che non invia bollettini di conto corrente postale per richiedere il pagamento del diritto annuale. Eventuali richieste per versamenti inerenti l'iscrizione a "Repertori, Elenchi, Annuari, etc." non sono assolutamente obbligatori e non hanno alcuna attinenza con la Camera di Commercio.

Il pagamento del diritto annuale può essere effettuato unicamente tramite il modello F24 o PAGOPA. Quindi, massima attenzione e denunciate questo tipo di truffa. In caso di dubbi, contattare gli uffici competenti.

 

...ALLE FALSE TELEFONATE PER RIMBORSI

Sono stati segnalati all'Ufficio Diritto Annuale casi di telefonate alle imprese da parte di soggetti che si qualificano come impiegati della Camera di Commercio e richiedono coordinate bancarie per effettuare rimborsi di diritti pagati in eccedenza o non dovuti. Spesso tali soggetti reperiscono preventivamente alcune informazioni (indirizzo, attività, nomi degli amministratori, ecc.) presso il Registro delle Imprese, che per legge è pubblico, dimostrandosi così ancora più credibili.
Si ricorda che le coordinate bancarie, in caso di richiesta di rimborso, devono essere indicate esclusivamente sugli appositi moduli predisposti dalla Camera; si consiglia pertanto di non fornire tali dati per telefono. Nel caso si riceva una chiamata di questo tipo, si prega di verificarne l'attendibilità contattando la Camera di Commercio.

 

 

Ultima modifica: Venerdì 22 Dicembre 2023