Sicurezza Prodotti

SICUREZZA DEI PRODOTTI ( disposizioni generali)

Un prodotto viene considerato sicuro quando è conforme a specifiche disposizioni comunitarie o nazionali.

 Se la normativa vigente non prevede disposizioni particolari per la sicurezza di un prodotto, si applica il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, Codice del consumo (che recepisce la direttiva comunitaria   2001/95/CE).

 Se un prodotto è sottoposto a requisiti di sicurezza previsti da normative comunitarie specifiche, come ad esempio la marcatura CE, le disposizioni generali sui prodotti si applicano solo per gli aspetti ed i rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.
In mancanza di queste disposizioni o norme, la conformità di un prodotto è valutata sulla base dei seguenti elementi:

  • le norme tecniche nazionali che recepiscono norme tecniche europee. La Commissione europea propone una lista degli standard il cui rispetto comporta la presunzione da parte      delle autorità che il prodotto sia sicuro; 
  • le raccomandazioni della Commissione europea relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti; 
  • le norme in vigore nello Stato membro in cui il  prodotto è commercializzato; 
  • i codici di prassi corretta in materia di sicurezza  e di salute; 
  • gli ultimi ritrovati della tecnica; 
  • la sicurezza che i consumatori possono aspettarsi, dal produttore o importatore o chi vende sotto il proprio nome.

            Per produttore si intende:

  • il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; 
  • il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto; 
  • gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti. 

           Obblighi del produttore:

  • immettere sul mercato solo prodotti sicuri; 
  • fornire al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi      derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, e alla prevenzione contro detti rischi;
  • adottare misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per      intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed efficace dei consumatori. 

              Le misure comprendono:

  • l'indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identità e degli estremi del produttore;
  • (almeno la denominazione e/o ragione sociale e l’indirizzo stradale); il riferimento al tipo di      prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata; 
  • i controlli a campione sui  prodotti commercializzati, l'esame dei reclami e, se del caso, la tenuta di un registro degli stessi, nonché l'informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza. 
  • il ritiro, il richiamo e  l'informazione al consumatore su base volontaria o su richiesta delle      competenti autorità. 

            Per distributore si intende:

  • qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti. 

Obblighi del distributore:

 Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attività per contribuire a      garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri. In particolare è tenuto a:

  • non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle      informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale; 
  • partecipare al controllo di  sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza; 
  • collaborare alle azioni intraprese di cui sopra, conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale. 

  Obblighi comuni ai produttori e distributori:

Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere, sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, informano immediatamente le amministrazioni competenti (Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento Regolazione Mercato, precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori.


In caso di rischio grave, le informazioni da fornire comprendono almeno:

  • elementi specifici che consentano una precisa identificazione del prodotto o del lotto di prodotti in questione; 
  • una descrizione completa del rischio presentato dai prodotti interessati; 
  • tutte le informazioni disponibili che consentono di rintracciare il prodotto; 
  • una descrizione dei provvedimenti adottati per prevenire i rischi per i consumatori. 

I prodotti o le confezioni di prodotti destinati al consumatore e commercializzati sul territorio italiano devono riportare indicazioni obbligatorie, chiaramente visibili e leggibili (D. Lgs. 6/9/2005 n. 206 artt. 6 – 7 – 9)
Contenuto minimo delle informazioni:

  • denominazione legale o merceologica del prodotto;
  • nome o ragione sociale o marchio e sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell’Unione Europea;
  • paese di origine se situato fuori dell’Unione europea;
  • eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente;
  • materiali impiegati e metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le      caratteristiche merceologiche del prodotto.
  • istruzioni, eventuali precauzioni e destinazione d’uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.

 

Ultima modifica: Mercoledì 8 Maggio 2024