Inizio attività per mediatori ed agenti e rappresentanti

Il 12 maggio 2012 entreranno in vigore le disposizioni di semplificazione contenute nel Decreto legislativo 59 del 2010 meglio conosciuto come "Direttiva Servizi" che riguardano il procedimento amministrativo di inizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio e dei mediatori.
Pertanto, a partire dal 12 maggio 2012, ai sensi del D.M. 26.10.2011, le persone fisiche e le società interessate dovranno presentare all'Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio nel cui circondario è stabilita la sede operativa, una Segnalazione di Inizio Attività (cd. SCIA) corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà riguardanti il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dall'art. 5 della legge 204/1985 per l'esercizio dell'attività.
Con le stesse modalità dovranno essere comunicate le eventuali successive modifiche inerenti l'attività e i soggetti in possesso dei requisiti professionali e morali.
Restano immutati i requisiti soggettivi, morali, professionali normativamente prescritti, il cui effettivo possesso sarà verificato dall'Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio.
Le persone fisiche attive come imprese individuali e le società già iscritte nel Ruolo sono tenute a inviare in modalità telematica all'Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio nel cui circondario è stabilita la sede principale, entro il 12 maggio 2013 30 settembre 2013 (termine prorogato dal D.M. 23/04/2013) una istanza di aggiornamento della propria posizione, tramite il modello informatico "ARC" sezione "Aggiornamento posizione RI/REA" per ciascuna sede o unità locale, pena l'inibizione alla continuazione dell'attività adottata con provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese.
Le persone fisiche già iscritte al Ruolo che non svolgono l'attività in forma di impresa, entro la stessa data, sono tenute a inviare in modalità telematica all'Ufficio del Registro delle Imprese nel cui circondario è stabilita la loro residenza, una istanza di iscrizione della propria posizione nel REA (Repertorio Economico Amministrativo), tramite il modello informatico "ARC" sezione "Iscrizione apposita sezione (Transitorio)".
Trascorso il termine del 12 maggio 201330 settembre 2013 (termine prorogato dal D.M. 23/04/2013) l'interessato decade dalla possibilità di iscrizione nell'apposita sezione del REA.
L'iscrizione nel soppresso Ruolo, tuttavia, costituisce per le persone fisiche, fino al 12 maggio 2017, requisito professionale abilitante per l'avvio dell'attività di agente e rappresentante di commercio.

  • Decreto 26 ottobre 2011: Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, in attuazione degli articoli 73 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
  • Decreto 26 ottobre 2011: Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio disciplinate dalla legge 3 maggio 1985, n. 204, in attuazione degli articoli 74 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
  • Circolare esplicativa Ministero Sviluppo Economico n. 3648/c
  • D.M. 23/04/2013.
Ultima modifica: Venerdì 27 Novembre 2020