Attività sanzionatorie

Attività sanzionatorie


Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 e del D.P.C.M. 26.05.2000, furono trasferite alle Camere di Commercio le funzioni dell'ex UPICA. Tra queste la competenza sanzionatoria già esercitata dagli ex UPICA ai sensi del D.P.R. 1982, n. 571.
Il Servizio VI della Camera di Commercio riceve i rapporti elevati dagli organi accertatori per la violazione di norme che riguardano l'esercizio di numerose attività. Le principali materie nelle quali la Camera di Commercio ha specifiche competenze, sono:

  • Disciplina degli albi, ruoli ed elenchi;
  • Norme per la sicurezza degli impianti;
  • Metrologia legale e disciplina pesi e misure;
  • Norme che disciplinano il commercio e la marcatura di prodotti soggetti a requisiti di sicurezza e conformità (in base a normative europee e/o nazionali);
  • Adempimenti al Registro delle Imprese cui sono tenute le società e le imprese individuali;
  • Norme sull'etichettatura dei prodotti tessili;

Ogni altra materia disciplinata dal Codice del Consumo (D.Lgs. 06.09.2006 n. 206 e successive modifiche).

L'organo accertatore, quale polizia municipale, carabinieri, guardia di finanza, polizia di stato ed altri, è tenuto:

  • a rilevare il fatto illecito ed a raccogliere ogni elemento utile ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative;
  • a contestare l'illecito ai presunti trasgressori e responsabili in solido immediatamente, quando è possibile. Altrimenti, l'atto (ossia il verbale di accertamento) contenente gli estremi della violazione deve essere notificato all'interessato entro 90 giorni dalla data dell'accertamento stesso;
  • a presentare, in caso di mancato pagamento in misura ridotta nel termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notifica degli estremi della violazione da parte degli interessati, rapporto all'organo irrogatore, rappresentato, nel caso di specie, dal Servizio VI della Camera di Commercio.

Qualora l'interessato non intenda effettuare il pagamento in misura ridotta, può presentare, entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o di notifica della violazione, scritti difensivi al Servizio VI della Camera di Commercio, se questa è l'autorità competente per legge ad emettere l'ordinanza ingiuntiva. L'interessato potrà anche chiedere di essere ascoltato, sempre entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o di notifica della violazione.

Il Servizio VI della Camera di Commercio, dopo aver svolto una meticolosa attività istruttoria sui singoli rapporti, pur in assenza di richieste da parte degli interessati:

  • qualora ritenga fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata, in base ai criteri fissati dall'art. 11 legge 689/81, la somma dovuta a titolo di sanzione e ne ingiunge il pagamento, unitamente alle spese, all'autore della violazione ed ai soggetti obbligati in solido;
  • qualora non ritenga fondato l'accertamento, emette ordinanza di archiviazione degli atti, che integralmente comunica all'organo che ha redatto il rapporto.

Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, l'interessato può proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria competente per materia e territorio.
La sentenza emessa dall'autorità giudiziaria è appellabile..

Guida all'attività sanzionatoria

 

Normativa di riferimento
L. 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche
D.P.R. 29.07.1982 n. 571 e successive modifiche
D.Lgs. 31.03.1998 n. 112
D.P.C.M. 26.05.2000

Informazioni, sede, orari

Responsabile dell'U.O. Attività Sanzionatoria - Marchi:
dott. Gianfranco Testa
e-mail: sanzioni@ce.camcom.it


Sede:
piazza S.Anna, pal. Era - I piano

Orario di apertura al pubblico:
da lunedì a venerdì ore 8.45 - 11.45
martedì e giovedì ore 15.00 - 15.45

 

Ultima modifica: Mercoledì 24 Aprile 2024