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CONFERMA REQUISITI DI START UP E PMI INNOVATIVA

 

Le start-up e  le PMI innovative, per conservare l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, devono procedere annualmente alla comunicazione della conferma del possesso dei requisiti.

A tal fine, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio, deve essere trasmessa una  domanda  telematica contenente la dichiarazione  del legale rappresentante che attesti il permanere dei requisiti  richiesti dalla legge.

L’eventuale omissione, equiparata dal Legislatore alla perdita dei requisiti, determina la cancellazione dalla sezione speciale ai sensi dell’art. 25, comma 16 del D.L. n. 179/2012 e dell’art 4 comma 7 del D.L. n. 3 del 2015.

In ragione dell’emergenza epidemiologica, il DL 18 del 2020 (Cura-Italia)  all’art 106 ha fissato in 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, il termine per la convocazione dell’assemblea che approva il bilancio, prorogando - di conseguenza - al 31 luglio il termine per la presentazione della predetta dichiarazione.

Nonostante il decorso del termine, alla luce della  Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 1/V prot. 207599 del 10 settembre 2020 che ha previsto la  possibilità di applicare a tale fattispecie l’istituto del ravvedimento operoso, è ancora possibile provvedere al  deposito della dichiarazione della  conferma del possesso  dei requisiti entro e non oltre il 28 settembre 2020.

Qualora la pratica telematica per la conferma dei requisiti sia stata già trasmessa al Registro delle Imprese e risulti  sospesa  per irregolarità sanabili, si invita, nello stesso termine a provvedere alla regolarizzazione.

 

Costituzione startup innovative srl con modello standard

tipizzato

 

GUIDA ALLA COSTITUZIONE - L'UFFICIO AQI


E’ possibile costituire una start up innovativa in forma di srl senza dover ricorrere necessariamente al notaio.
Dal 20 luglio 2016, infatti, gli aspiranti imprenditori che intendono dar vita una startup innovativa con la veste giuridica della società a responsabilità limitata possono ricorrere, in seguito alle novità introdotte dal decreto MISE del 17 febbraio 2016, ad una procedura semplificata che prevede l'utilizzo di un modello standard tipizzato. Tale procedura consente agli interessati di predisporre autonomamente l’atto costitutivo e lo statuto, sottoscrivendoli digitalmente ai sensi dell’art. 24 del Codice dell’Amministrazione Digitale (in sigla CAD) ovvero di compilarli, beneficiando di una specifica assistenza direttamente in Camera di Commercio, con apposizione digitale della firma, che sarà autenticata dal Conservatore del Registro delle Imprese, ai sensi dell’art. 25 del Codice dell’Amministrazione Digitale (in sigla CAD).

 

 Di seguito, le diverse modalità di stipula previste dagli articoli citati.

 

 ART. 24 CAD

Gli utenti interessati alla predisposizione guidata dell’atto costitutivo e dello statuto devono accedere all’apposita piattaforma disponibile sul sito startup.registroimprese.it.
L’atto costitutivo e lo statuto, una volta compilati, vanno sottoscritti con firma digitale, completa di marcatura temporale, da parte di ciascuno dei contraenti. Tra la prima e l’ultima firma digitale non può intercorrere uno spazio temporale superiore a 10 giorni.
L’atto costitutivo va registrato presso l’Agenzia delle Entrate, avvalendosi della funzionalità “registrazione” presente sulla piattaforma e trasmesso, completo di tutto quanto necessario, con sistema Comunica al Registro delle Imprese ove la società intende stabilire la propria sede legale, entro il termine massimo di 20 giorni dall’ultima sottoscrizione.

Non costituisce documento idoneo ai fini della costituzione della start up secondo il modello standard tipizzato quello nato su supporto analogico, sottoscritto autografamente dai contraenti e successivamente scansionato e trasmesso al Registro delle Imprese.
Ricevuta la pratica, l’Ufficio verifica il possesso dei requisiti formali previsti dalla norma (art. 2, Decreto ministeriale 17 febbraio 2016) e, in caso di esito positivo,  procede all’iscrizione provvisoria nella sezione ordinaria del Registro delle imprese.
Con particolare riferimento all’oggetto sociale (rif. lettera f), art. 25, D.L. 179/12), ai sensi del quale la start up ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico), si segnala l’esigenza che lo stesso oggetto sia descritto nella maniera più precisa possibile, in modo da consentire all’ufficio di comprendere la natura innovativa ed ad alto valore tecnologico dell’attività che l’impresa intende svolgere.
All’esito dell’espletamento, con esito positivo, degli ulteriori controlli previsti dall’art. 11 della Direttiva 101/2009/CE, l’ufficio procede, nei successivi 30 giorni, all’iscrizione nella sezione speciale. La mancata iscrizione nella sezione speciale, per mancanza di uno dei requisiti previsti dalla vigente normativa, comporta il rifiuto dell’iscrizione nella sezione ordinaria.

SPORTELLO: per maggiori informazioni, anche con riferimento ad un primo  orientamento, è possibile contattare lo 0823 249284

 

 

 ART. 25 CAD - Assistenza Qualificata alle Imprese

Gli utenti interessati ad una più celere procedura di iscrizione della società possono rivolgersi direttamente all’Ufficio AQI (Assistenza Qualificata alle Imprese) che li seguirà in ogni fase, dalla predisposizione dell’atto costitutivo e dello statuto, all’invio telematico all’Agenzia delle Entrate per la relativa registrazione, fino all’inoltro al Registro delle Imprese.

L'ufficio AQI offre, infatti, un’attività di assistenza specialistica finalizzata alla predisposizione della documentazione necessaria (atto costitutivo, statuto, dichiarazione possesso requisiti start up, bilancio previsionale), alla stipula dell’atto costitutivo tra le parti contraenti, alla verifica dei requisiti richiesti, ivi compresi quelli previsti dalla normativa antiriciclaggio, all’autentica delle sottoscrizioni digitali dei contraenti, che saranno apposte alla presenza del Conservatore del Registro delle Imprese o di un suo delegato.
All’esito della sottoscrizione e della contestuale autentica, l'ufficio AQI provvede direttamente alla registrazione dell’atto all’Agenzia delle Entrate e, successivamente, alla trasmissione telematica al Registro delle Imprese che procede direttamente all'iscrizione in sezione ordinaria e sezione speciale della startup innovativa appena costituita, consentendo l'immediata operatività della società stessa, senza alcuna ulteriore verifica.

I soggetti interessati a costituire una Start Up secondo il modello standard tipizzato, da stipulare secondo le  modalità innanzi indicate, devono munirsi di un dispositivo di firma digitale per ciascun sottoscrittore.
L’Ufficio AQI contatterà direttamente gli interessati per fissare un appuntamento in sede.
SPORTELLO: per maggiori informazioni, anche con riferimento ad un primo orientamento, è possibile contattare lo 0823 249284

 

COSTI: la costituzione di una start up innovativa,  con atto costitutivo e statuto sottoscritti digitalmente innanzi al Conservatore o ad un suo delegato, ha i seguenti costi:

a) € 200,00 - registrazione atto Agenzia delle Entrate;

b) € 120,00 – diritti di segreteria, salvo conguaglio, all’esito dell’approvazione, da parte del MISE, della nuova tabella sui diritti di segreteria, da determinare in ragione dei costi standard;
c) € 5,00 per la dichiarazione di conformità delle copie pratica agli originali in possesso dei contraenti per ciascuno dei documenti da allegare all’atto (certificazioni,  copie di eventuali titoli di credito utilizzati ai fini del versamento del capitale sociale o copia ricevuta bonifico bancario, copia documenti d’identità dei contraenti, eventuale relazione giurata nell’ipotesi di conferimenti in natura, ecc.).

 

ADEMPIMENTI PERIODICI START UP

 

 Decreto semplificazioni: novità per startup e pmi innovative

 

Con la conversione in legge del D.L. 135/2018, è stata modificata la disciplina delle Start-up e delle PMI innovative, allo scopo di semplificare gli obblighi informativi e snellire gli adempimenti richiesti per il mantenimento delle agevolazioni previste.

Queste le novità:

  1. L’abrogazione del comma 14 dell’art. 25 del D.L. 179/2012 ha abolito l’obbligo per le startup innovative di aggiornare e pubblicare nella sezione speciale del Registro delle Imprese, con cadenza semestrale, le informazioni fornite in sede di presentazione della domanda d’iscrizione alla sezione speciale del Registro;
  2. Con riferimento ai termini per la comunicazione annuale, la modifica del comma 15 dell’art. 25 del D.L. 179/2012 e del comma 6 dell'art. 4 del D.L.3/2015 consente alle Start up ed alle PMI innovativa di attestare il mantenimento del possesso dei requisiti costitutivi della natura di start up e di PMI innovativa, a) entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e, B) comunque entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio (come finora previsto), ma anche c) entro il termine di sette mesi dalla chiusura dell’esercizio, in caso di redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società (art. 2364 cc);
  3. La modifica, introdotta dal comma 17 bis dell’art. 25 del D.L. 179/2012, stabilisce che le Start up innovative assolvano l’obbligo della comunicazione annuale del mantenimento dei requisiti mediante l’inserimento delle informazioni nell’apposita piattaforma informatica startup.registroimprese.it, compilando il proprio profilo personalizzato che è fondamentale per continuare a mantenere lo status di start up innovativa. Analoga previsione è stata introdotta dal comma 6 bis all'art. 4 del D.L. 3/2015 per le PMI innovative.
Fino a quando la start up o la pmi innovativa non avrà compilato il proprio profilo (nella cosiddetta vetrina), l’adempimento per la conferma annuale del possesso dei requisiti al Registro delle Imprese non potrà essere effettuato, in quanto sarà bloccato automaticamente dal sistema.
In mancanza della conferma annuale dei requisiti, la Camera di Commercio è tenuta ad avviare la procedura di cancellazione dalla sezione speciale del Registro delle Imprese
Ultima modifica: Mercoledì 4 Novembre 2020