È il tributo che devono pagare ogni anno le imprese iscritte al Registro delle Imprese.
E' stato istituito con Decreto Legge n. 786 del 1981, convertito nella Legge n. 51 del 1982, recepito dall'art. 18 della Legge n. 580 del 1993 e regolamentato dal Decreto del Ministero per le Attività Produttive n. 359/2001.
- importi prima iscrizione anno 2025
- soggetti obbligati
- soggetti esonerati
- blocco della certificazione
- sanzioni
- modalità di pagamento
- termini di versamento
- rimborsi
ATTENZIONE: MAGGIORAZIONE DEL 20% DEL DIRITTO ANNUALE
Con Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 23/02/2023, pubblicato sul sito informatico del Ministero il 17/04/2023, è stato autorizzato l’incremento della misura del diritto annuale del 20% per gli anni 2023, 2024 e 2025, allineando così gli importi del diritto annuale a quello degli anni precedenti, con destinazione dell’incremento a progetti aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle imprese.
Il versamento deve essere effettuato con modello F24, sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, utilizzando il codice tributo 3850.
SOGGETTI OBBLIGATI
Sono tenute al pagamento del diritto annuale (istituito con D.L. n. 786/81 convertito con modificazioni nella legge n. 51/82 e successive modifiche ed integrazioni, recepito dall'art. 18 della legge n. 580/93 e regolamentato dal D.M. n. 359/2001) tutte le imprese che al 1° gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel Registro delle imprese, nonché le imprese iscritte o annotate nel corso dell'anno di riferimento.
L'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.
CASI PARTICOLARI:
Le imprese che trasferiscono la sede legale in altra provincia versano il diritto solo alla Camera di Commercio ove è iscritta la sede al 1° gennaio 2025.
Importante è quindi non la data di inizio dell'attività nella nuova provincia, ma la data di iscrizione al Registro delle Imprese.
SOGGETTI ESONERATI
Ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 359/2001 non devono effettuare il pagamento per l'anno 2025:
- Le imprese che al 31 dicembre 2024 risultino in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa (salvo i casi in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'attività); le imprese soggette alle altre procedure concorsuali non sono esonerate dal pagamento del diritto annuale;
- Le imprese individuali che abbiano cessato l'attività entro il 31 dicembre 2024 ed abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2025.
Nel caso di decesso del titolare invece il diritto è dovuto dagli eredi sino all'anno del decesso.
- Le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione al 31 dicembre 2024 ed abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2025;
- Le società di persone ed i consorzi che siano sciolti senza messa in liquidazione entro il 31 dicembre 2024 e abbiano presentato domanda di cancellazione dal Registro imprese entro il 30 gennaio 2025;
- Le società cooperative che siano state sciolte, con provvedimento adottato entro il 31 dicembre 2024, dall'autorità governativa ai sensi dell'art. 2545 - septiesdecies C.c. (già art. 2544 C.c.).
BLOCCO DELLA CERTIFICAZIONE
Il mancato o incompleto pagamento del diritto annuale (sia con modello F24 che all'atto della presentazione della domanda di iscrizione) nelle cinque annualità precedenti all'anno di riferimento del tributo blocca il rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio del Registro delle Imprese.
SANZIONI
Nei casi di tardivo e omesso versamento del diritto annuale sarà comminata (ai sensi dell'art. 18 della legge 580/93 e successive modificazioni ed integrazioni) una sanzione amministrativa dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia previste dal D.Lgs. n.472/97 e successive modifiche e integrazioni, così come applicate- per quanto attiene al diritto annuale- con decreto regolamentare D.M. 27 gennaio 2005 n. 54 (G. U. n. 90 del 19/04/2005) nonché dal REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE IN MATERIA DI DIRITTO CAMERALE (adottato con determina Commissariale con i poteri del Consiglio n. 002 del 15/11/2005 ed integrato con determina Commissariale con i poteri del Consiglio n. 001 del 26/02/2006).
MODALITA' DI PAGAMENTO
Il pagamento del diritto annuale potrà essere effettuato con modello di pagamento unificato F24 oppure tramite PAGOPA.
Istruzioni per la compilazione del Modello F24
Nella sezione "IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI" del modello unificato F24 devono essere indicati:
- codice ente locale: la sigla automobilistica della Camera di Commercio a cui il pagamento è indirizzato
- il codice tributo: 3850
- l'anno di riferimento
- l'importo versato a debito
Se sono dovuti diritti a diverse Camere di Commercio, indicare distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera di Commercio e la relativa sigla automobilistica.
L'impresa che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un'altra, deve pagare solo a favore della Camera di Commercio dove era iscritta alla data del 01 gennaio dell'anno di trasferimento.
Versamento Telematico
Si ricorda che i titolari di partita Iva hanno l'obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica seguendo le istruzioni pubblicate sul sito: http://www.agenziaentrate.it .
Arrotondamenti
In attuazione di quanto previsto dalla Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 3.3.2009, per evitare errori e conseguenti sanzioni a carico dei contribuenti è necessario effettuare un unico arrotondamento finale, per la sede legale e per le eventuali unità locali, all'unità di euro secondo il seguente criterio generale: per eccesso se la prima cifra, dopo la virgola, è uguale o superiore a 5, per difetto se la prima cifra, dopo la virgola, è inferiore a 5; nella sequenza di operazioni dovranno essere mantenuti cinque decimali.
TERMINI DI VERSAMENTO
Il pagamento del diritto annuale per tutte le imprese (e le unità locali) già iscritte, deve avvenire, in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del D. Lgs. 9/07/1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte (termine stabilito dall'art. 17 del D.P.R. 7/12/2001 n. 435, così come modificato dal D.L. 15/04/2002, n.63 convertito in legge 15/06/2002 n,112, nonchè dai commi 11 e 14 dell'art.37, D.L. 4 luglio 2006, n.223).
A seconda dei casi si può verificare una delle seguenti situazioni:
- le imprese iscritte in sezione speciale e le imprese che determinano l'importo del diritto dovuto in base agli scaglioni di fatturato e hanno approvato il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, sono tenute al versamento del diritto annuale entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo la chiusura dell'esercizio (art. 7 quater, commi 19 e 20, Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito nella L. 225 del 1° dicembre 2016);
- i soggetti giuridici i quali, in base a disposizione di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento delle imposte entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
- i soggetti giuridici che non approvano il bilancio nei termini stabiliti, effettuano il versamento del diritto entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere approvato il bilancio.
Entro il trentesimo giorno successivo al termine di scadenza, i soggetti obbligati possono effettuare il pagamento della somma maggiorata dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Dopo il trentesimo giorno successivo al termine di scadenza è possibile sanare la violazione commessa, entro un anno dalla scadenza stessa, avvalendosi del ravvedimento lungo.
RIMBORSI
Le richieste di rimborso possono essere presentate da chi ha erroneamente versato diritti annuali non dovuti o per importi superiori al dovuto, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data del versamento (art.10 commi 1 e 2 D.M. 359/2001 e art. 17 legge n.488/99).
La domanda di rimborso (modello di rimborso scaricabile dal sito) deve essere corredata dalla documentazione necessaria a comprovare il credito (es.modello f24)
ALTRE INFORMAZIONI
Normativa di riferimento
- Legge n. 580 del 29/12/1993 - art. 18
- Decreto Interministeriale 11/05/2001
- Circolare MAP n. 3513/C del 22/05/2001
- Circolare MAP n. 3520/C del 24/07/2001
- Circolare MAP n. 3538/C del 28/12/2001
- Decreto Interministeriale 23/05/2001
- Decreto Ministeriale 18/07/2001
- Legge n. 273 del 12/12/2002
- Decreto Interministeriale 23/05/2003
- Circolare MAP del 04/06/2003
- Circolare MAP n. 3657/C del 16/10/2003
- Circolare MAP del 30/01/2004
- Legge n. 212 del 01/08/2003 - art. 5 ter
- Decreto Interministeriale 05/03/2004
- Decreto Interministeriale del 27/01/2005
- Decreto Interministeriale 23/03/2005
- Decreto Interministeriale 28/03/2006
- Circolare MAP 3605/C del 10/01/2007
- Decreto Interministeriale 23/03/2007
- Regolamento per la disciplina dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto camerale
- Circolare del Ministero Sviluppo Economico n. 255658 del 27/12/2011
- Nota MSE n. 227775 del 29.12.2014 - Importi diritto annuale 2015
- Decreto Ministero dell'Economia 11 dicembre 2014 - Modifica del saggio di interesse legale
- Importi diritto annuale 2015 - decreto_8_gennaio_2015
- Nota MISE n. 0279880 del 22.12.2015 - Importi diritto annuale 2016
- Nota MISE n. 359584 del 15.11.2016- Importi diritto annuale 2017
- Decreto MISE del 22.05.2017
- Nota MISE n. 0026505 del 16.01.2018 - Importi diritto annuale 2018
- Nota MISE n. 0432856 del 21-12-2018 - importi diritto annuale 2019
- Nota MISE n. 172631 del 2 luglio 2019 - Proroga del versamento
- Nota MISE n. 0347962 del 11-12-2019 - importi diritto annuale 2020
- DM-12-marzo-2020-Incremento-diritto-annuale-2020_2022
- Nota MISE n. 0286980 del 22.12.2020 - Importo diritto annuale 2021
- Nota MISE prot. (U).0227788 del 28-07-2021 - Proroga ISA
- Nota MISE Prot. (U) 0429691 del 22-12-2021 - Misure Diritto annuale 2022
- Nota MISE Prot. n. 339674 dell’11.11.2022 - Misure del diritto annuale anno 2023
- Decreto MIMIT del 23.02.2023 - incremento 2023-2025
- Nota MIMIT n.383421 20.12.2023 - Misure del Diritto annuale anno 2024
- Nota MIMIT n. 0033353 del 13.06.2024 - Proroga ISA
- Nota MIMIT n. 127214 DEL 18-12-2024
Modulistica
- Modello richiesta di sgravio
- Modello richiesta rimborso diritto annuale
Informazioni, sede, orari
Responsabile U.O. Contabilità e Diritto Annuale:
dott.ssa Anna Oliviero
Per informazioni contattare
i seguenti numeri telefonici: 0823/249339/228/222
oppure inviare richiesta all'indirizzo PEC: dirittoannuale@ce.legalmail.camcom.it
ATTENZIONE AI BOLLETTINI INGANNEVOLI E...
La Camera di Commercio fa presente che non invia bollettini di conto corrente postale per richiedere il pagamento del diritto annuale. Eventuali richieste per versamenti inerenti l'iscrizione a "Repertori, Elenchi, Annuari, etc." non sono assolutamente obbligatori e non hanno alcuna attinenza con la Camera di Commercio.
Il pagamento del diritto annuale può essere effettuato unicamente tramite il modello F24 o PAGOPA. Quindi, massima attenzione e denunciate questo tipo di truffa. In caso di dubbi, contattare gli uffici competenti.
...ALLE FALSE TELEFONATE PER RIMBORSI
Sono stati segnalati all'Ufficio Diritto Annuale casi di telefonate alle imprese da parte di soggetti che si qualificano come impiegati della Camera di Commercio e richiedono coordinate bancarie per effettuare rimborsi di diritti pagati in eccedenza o non dovuti. Spesso tali soggetti reperiscono preventivamente alcune informazioni (indirizzo, attività, nomi degli amministratori, ecc.) presso il Registro delle Imprese, che per legge è pubblico, dimostrandosi così ancora più credibili.
Si ricorda che le coordinate bancarie, in caso di richiesta di rimborso, devono essere indicate esclusivamente sugli appositi moduli predisposti dalla Camera; si consiglia pertanto di non fornire tali dati per telefono. Nel caso si riceva una chiamata di questo tipo, si prega di verificarne l'attendibilità contattando la Camera di Commercio.