Centri Tecnici - Tachigrafi

Tachigrafi

TACHIGRAFI DIGITALI

Si tratta di uno strumento di controllo che registra i tempi e le condizioni di guida dei conducenti di camion, pulman ed autocarri,nasce dall’esigenza di sostituire il precedente apparecchio analogico,nel tempo risultato di facile contraffazione da parte degli utilizzatori, così da consentire la manomissione delle rilevazioni degli orari e per questo in grado di creare gravi distorsioni della libera concorrenza del mercato dell’autotrasporto.
L’introduzione del tachigrafo digitale è stata resa obbligatoria dal Regolamento CE 561/2006 a partire dal 1° maggio 2006, per tutti i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al trasporto su strada di merci (portata superiore a 3,5 tonnellate) e di persone (veicoli di capienza superiore a 9 posti compreso il conducente).
Inoltre, i tachigrafi digitali devono essere installati, in sostituzione del vecchio apparecchio analogico, su tutti i veicoli immatricolati dopo il 1 gennaio 1996 ed adibiti al trasporto su strada di merci (portata superiore a 12 tonnellate) e di persone (capienza superiore a 9 posti compreso conducente e portata superiore a 10 tonnellate), se la trasmissione dei segnali all’apparecchio è esclusivamente di tipo elettrico.
Il D.M. 361 del 31/10/2003 attribuisce alle Camere di Commercio specifiche competenze  relative all’implementazione del tachigrafo digitale.
I compiti delle Camere sono:

  • rilascio carte tachigrafiche;
  • verifica della conformità degli apparecchi di controllo e delle carte tachigrafiche ai rispettivi modelli omologati;
  • verifica della rispondenza delle apparecchiature delle officine e dei montatori autorizzati e regolarità delle loro attività in sede di montaggio, riparazione, verifica e controllo;
  • istruttoria delle domande di autorizzazione per le operazioni di montaggio e riparazione dell’apparecchio di controllo.

 

AUTORIZZAZIONE DEI CENTRI TECNICI

L’installazione, la riparazione, la taratura e la verifica periodica dei tachigrafi digitali devono essere effettuate esclusivamente presso “centri tecnici” preventivamente autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico.
   I requisiti per ottenere tale autorizzazione sono:

  • Essere regolarmente iscritti al Registro delle Imprese;
  • Essere fabbricanti e rappresentanti legali di fabbricanti extracomunitari di veicoli con impianti di produzione in Italia, sui cui veicoli vengono montati tachigrafi digitali;
  • Fabbricanti di carrozzerie per autobus ed autocarri, nelle cui carrozzerie vengono montati i tachigrafi digitali.

Per tale tipologia di imprese, la domanda, qualora si riferisca  solo all’ attività di montaggio ed attivazione dei tachigrafi digitali, deve essere inoltrata direttamente al Ministero dello Sviluppo Economico e per conoscenza alla Camera di Commercio competente.
Se oltre all’attività di primo montaggio ed attivazione, l’utente intenda svolgere anche attività di controlli periodici, determinazione degli errori e riparazione, l’autorizzazione deve essere richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico per il tramite della Camera di Commercio competente: per tale attività , oltre a soddisfare i requisiti tecnici previsti dall’art.6 del D.M. 10/08/07, si deve disporre di un sistema di garanzia della qualità certificato da organismi accreditati da Enti membri EA, nel quale sia presente l’attività di taratura e prova di strumenti di misura.

  • Fabbricanti e rappresentanti legali di fabbricanti extracomunitari di tachigrafi digitali, nonché le officine concessionarie,
  • Officine di riparazione di veicoli nel settore meccanico o elettrico.

Per tali tipologie di imprese è necessaria la richiesta di autorizzazione al Ministero dello Sviluppo Economico per il tramite della Camera di Commercio competente, che predispone l’istruttoria e verifica l’esistenza dei requisiti tecnici previsti dalla normativa.

I centri tecnici che svolgono controlli periodici devono disporre di un sistema di garanzia della qualità certificato da organismi accreditati da Enti membri EA, in cui sia presente l’attività di taratura e prova di strumenti di misura.
I centri tecnici possono eseguire gli interventi su tutti i tachigrafi digitali.
L’autorizzazione Ministeriale ha la durata di un anno ed è rinnovabile.

I centri tecnici hanno l’obbligo, tramite le Camere di Commercio di competenza, di comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico tutte le variazioni che dovessero intervenire nella vita del centro: tali variazioni vengono annotate, a cura delle Camere di Commercio, in calce all’autorizzazione già concessa.
L’elenco dei centri tecnici è consultabile.

 CRONOTACHIGRAFI ANALOGICI

Dopo l’entrata in vigore del D.M. 10/08/2007, il Ministero dello Sviluppo Economico non rilascia più autorizzazioni per le operazioni di montaggio e riparazione dei cronotachigrafi analogici alle officine sprovviste dei requisiti previsti dal suddetto decreto.
Le autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore del D.M. 10/08/2007 si intendono limitate alle sole operazioni di riparazione.

 Modulistica

Cronotachigrafi digitali



Informazioni, sede, orari

Responsabile dell'ufficio e del procedimento:
sig. Domenico Golino
e-mail: attività.ispettive@ce.camcom.it 

Sede:
piazza Sant'Anna - I piano

Orario di apertura al pubblico:
da lunedì a venerdì ore 8.45 - 11.45
martedì e giovedì ore 15.00 - 15.45

 

Ultima modifica: Martedì 18 Ottobre 2022