Martedì 3 Dicembre 2024
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2 gennaio 2013 - No, il formulario è solo cartaceo. E’ possibile inviare telematicamente le richieste di emissione del C.O. previa iscrizione al servizio web.
2 gennaio 2013 - Di norma i C.O. vengono richiesti per l’esportazione verso i paesi Extra – CE. Sul sito www.schedeexport.it a cura di Unioncamere è possibile trovare informazioni di massima relative ai documenti richiesti dai vari paesi.
2 gennaio 2013 - Sulla pagina web camerale dedicata ai certificati di origine.
2 gennaio 2013 - Il modulo di domanda (foglio rosa) deve essere firmato dal legale Rappresentante o da un procuratore appositamente delegato (la procura deve essere depositata presso il Registro delle imprese), la firma deve essere apposta per esteso, indicando nome, cognome, carica ricoperta e fotocopia della carta di identità del firmatario
2 gennaio 2013 - Se il certificato d'origine viene richiesto da un’impresa italiana che cura la spedizione in un Paese terzo per conto di un operatore comunitario occorre che il richiedente presenti a corredo della propria fattura di vendita [destinatario operatore comunitario, indicazione nella fattura stessa dell'indirizzo dell'impresa o almeno del Paese terzo cui va spedita la merce] la delega dell'operatore comunitario all'impresa italiana a richiedere per conto proprio il C.O. nonché la fattura di vendita definitiva del comunitario. Qualora l'operatore comunitario per motivi di carattere commerciale non gradisca fornire all'impresa italiana la fattura di esportazione, può trasmettere via fax la fotocopia della stessa direttamente all'Ufficio Commercio estero camerale. Nella casella 1 del certificato deve essere indicata la dicitura "per conto di" seguita dall'indirizzo dell'operatore comunitario [es. cliente tedesco] che emette fattura di vendita, nella casella 2 il destinatario finale e al punto 5 si dovranno indicare gli estremi di entrambe le fatture precedute dal nome dell’azienda
2 gennaio 2013 - Nella casella 2 compare prima la ragione sociale e l’indirizzo dell’acquirente diretto e poi quello del destinatario finale; entrambi devono comparire in fattura.
2 gennaio 2013 - Riportare la dicitura per esteso “COMUNITÀ EUROPEA” eventualmente seguita dall’indicazione del paese es: Italia.
2 gennaio 2013
Il certificato di origine nasce come documento doganale e non commerciale; è pertanto possibile che alcune richieste delle lettere di credito contrastino con la normativa che regola il rilascio degli stessi. A tal proposito si segnala che le nuove norme sui crediti documentari (norme usi uniformi) NUU600 in vigore dal 1 luglio 2007 all’art. 14 indicano che sui documenti diversi dalla fattura commerciale, la descrizione delle merci può essere fatta utilizzando espressioni generiche; ciò significa che non è necessario riportare letteralmente quanto indicato dal credito.
La nota ministeriale 75361 del 26/8/2009 ha introdotto il principio di non condizionamento pertanto in nessun caso può essere addebitata alla Camera di Commercio emittente la responsabilità per eventuali discrepanze tra C.O. regolarmente emesso e le condizioni fissate dai crediti documentari.
Insieme al C.O. va presentata copia della L/C su cui devono essere evidenziate le richieste per permettere un adeguato controllo.
In ogni caso tutte le informazioni riportate sul C.O. ma non previste dal formulario verranno verificate dall’Ufficio che le accetterà se compatibili con la normativa in essere:
Le diciture da riportare sul C.O. devono essere presenti sui documenti relativi alla spedizione, da esibire all’ufficio, quali ad esempio la fattura di vendita, packing list, ecc… e vanno inserite solo nella casella 5 (riducendo se necessario il carattere della scrittura).
Non possono essere riportate le seguenti diciture:
In alternativa tali menzioni (ad eccezioni delle dichiarazioni discriminatorie) possono esser riportate su una dichiarazione a parte, su carta intestata dell’impresa denominata “Declaration to Certificate of Origin n…….” regolarmente timbrata e firmata per la quale è possibile chiedere il visto “valere all’estero”.
2 gennaio 2013
La compilazione del foglio rosa è fondamentale per comprovare l’origine della merce (riportata al punto 3)
Punto 1) Merce totalmente di origine Italiana (o altro stato membro della Comunità Europea): indicare, oltre al paese di origine, il nome del produttore, Il luogo di fabbricazione (ossia lo stabilimento nel quale la merce è stata prodotta. Nel caso in cui la merce sia stata acquistata da un commerciante italiano e non direttamente dal produttore, il richiedente dovrà farsi rilasciare apposita dichiarazione attestante il paese di produzione da presentare in originale contestualmente alla richiesta di certificato accompagnata dalla copia del documento di identità del firmatario. Il concetto di “interamente ottenuto” è applicabile quando un solo Stato è coinvolto nel processo produttivo. In pratica, tale criterio si restringe ai beni allo stato naturale, ai loro derivati e alle merci interamente ottenute in uno Stato con l’impiego di elementi produttivi tutti originari del medesimo Paese. Codice Doganale Comunitario – art 23
Punto 2) la merce non è interamente di origine comunitaria, ma ha subito nella Comunità Europea una trasformazione sufficiente a conferire l’origine comunitaria indicare il nome del produttore e Il luogo di fabbricazione (ossia lo stabilimento nel quale la merce è stata prodotta e non l’indirizzo della sede sociale o amministrativa del produttore). Nel caso in cui la merce sia stata acquistata da un commerciante italiano e non direttamente dal produttore, il richiedente dovrà farsi rilasciare apposita dichiarazione attestante il paese di produzione accompagnata dalla copia del documento di identità del firmatario da presentare in originale contestualmente alla richiesta. Il concetto “ultima trasformazione sostanziale” ossia quando il processo produttivo coinvolge due o più Paesi;, l’origine viene determinata dal luogo dove avviene la trasformazione sostanziale - art 24 Codice Doganale Comunitario
Punto 3) la merce è di origine estera elencare e allegare i documenti che giustificano l’origine delle merci. Sono considerati documenti idonei a comprovare l’origine delle merci:
Salvo eccezioni, non sono ammesse fotocopie dei documenti giustificativi dell’origine.
2 gennaio 2013
I pezzi di ricambio “essenziali” destinati alla normale manutenzione di un macchinario precedentemente esportato sono considerati della stessa origine del materiale a cui sono destinati (art. 41 c. 2) purché sussistano le condizioni contemplate nella sezione 2 del Regolamento CEE n. 2454/93. In questo caso di esportazione alla domanda di certificato d’origine va allegata apposita dichiarazione.
Per la compilazione: nel quadro 6 del C.O., prima della descrizione della merce, va indicata la seguente dicitura “trattasi di parti di ricambio essenziali destinate alla normale manutenzione della macchina …(indicare il tipo).. esportata con fattura n/data e, quando possibile, con certificato d’origine sigla/numero”
In tutti gli altri casi il richiedente deve indicare sul foglio rosa l’origine dei vari pezzi spediti.