Domenica 3 Novembre 2024
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Si ricorda a tutte le imprese che non hanno ancora provveduto in merito, che il domicilio digitale (PEC) dell’impresa individuale, deve essere obbligatoriamente comunicato e iscritto nel Registro delle imprese, ai sensi dell’art. 5 della legge 221/2012.
Si ricorda, inoltre, che lo stesso deve essere mantenuto attivo e valido nel tempo.
SI INVITANO, pertanto, tutte le imprese che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale (PEC) o il cui domicilio digitale (PEC), sia stato cancellato perché non valido, revocato o inattivo, a provvedere in merito nel più breve tempo possibile.
Nel caso ciò non avvenga, l’impresa sarà assoggettata alla SANZIONE prevista dalla normativa sopra indicata, e si procederà all’assegnazione d’ufficio di un domicilio digitale.
Per verificare la regolarità della propria posizione, per conoscere come comunicare la propria PEC e per ogni altra informazione gli interessati potranno accedere alla pagina informativa Unioncamere dedicata a tale argomento, nella quale è disponibile anche un canale di assistenza digitale, al seguente indirizzo:
https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it/home
IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI CASERTA
Dr. Angelo Cionti