Venerdì 10 Luglio 2026
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In relazione alle disposizioni introdotte dal recente D.L. n. 89/2026 entrato in vigore il 23.05.26 , attualmente in fase di conversione in legge (con termine previsto per il 21 luglio), e in accordo con le indicazioni di Unioncamere, si forniscono le seguenti precisazioni per chiarire i dubbi interpretativi sull'applicazione delle maggiorazioni al versamento del diritto annuale 2026:
- Soggetti NON ISA (maggiorazione invariata): Poiché la nuova normativa fa riferimento ai soli soggetti ISA, per tutti gli altri contribuenti le scadenze e le more rimangono del tutto invariate. La scadenza ordinaria è confermata al 30 giugno e, per i versamenti effettuati nei 30 giorni successivi (fino al 30 luglio), si continua ad applicare la consueta maggiorazione dello 0,40%
- Soggetti ISA (maggiorazione allo 0,80% e termine al 20 agosto): Per i soggetti ISA, la scadenza è prorogata al 20 luglio ed il periodo di 30 giorni in cui è possibile versare applicando la maggiorazione raddoppiata allo 0,80% va dal 21 luglio al 19 agosto incluso. Tuttavia, è confermato lo slittamento del termine ultimo al 20 agosto incluso, senza l'applicazione di ulteriori maggiorazioni di interessi
Si precisa che tale slittamento in agosto continua a essere regolato dall'art. 37 comma 11 bis del D.L. n. 223/2006 (convertito in Legge n. 248/2006). L'abrogazione di quest'ultima norma, disposta ai sensi dell'art. 241, comma 1, lett. II, del D.L. 24 marzo 2025, n. 33, scatterà infatti a partire dal 1° gennaio 2027.