Panificazione

Panificazione

Coloro che intendono esercitare l'attività di produzione di pane devono fare riferimento alla legge n.248 del 4 agosto 2006.
In data 4 luglio 2006 è stato pubblicato sulla G.U. il decreto legge n.223 contenente disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale e il contenimento della spesa pubblica. Tale decreto che è entrato immediatamente in vigore è stato convertito nella legge n.248 del 4 agosto 2006. L'art.4 del decreto ha liberalizzato l'attività di produzione di pane abrogando la legge 1002/56 che prevedeva la competenza della Camera di Commercio sia per il rilascio di nuove autorizzazzioni alla panificazione sia per le volture delle licenze degli impianti già esistenti. Il suddetto articolo prevede che l'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento, la trasformazione di panifici esistenti siano soggetti a dichiarazione di inizio attività da presentarsi al COMUNE competente per territorio. La dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione della competente ASL in merito ai requisiti igienico-sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità dei locali, nonchè dal nominativo del responsabile dell'attività produttiva. Si ricorda comunque che, come per tutte le attività economiche, entro 30 gg. dall'apertura dell'esercizio occorre presentare denuncia di inizio attività all' Ufficio Registro delle Imprese o, nel caso in cui prevalga l'attività artigianale, all'Albo Imprese artigiane

Normativa di riferimento
D.L. n. 223 del 04/07/2006 convertito in Legge n.248 del 04/08/2006

Ultima modifica: Venerdì 27 Novembre 2020