Elenco Sottoprodotti

Con il decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264, è stato emanato il Regolamento che definisce alcune modalità con cui il detentore può dimostrare la sussistenza dei requisiti sostanziali per qualificare un residuo di produzione come sottoprodotto e non come rifiuto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 184-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006.

I residui sono sottoprodotti e non rifiuti quando il produttore dimostra che, non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo primario del ciclo produttivo, sono destinati ad essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi.

L'articolo 10 del Regolamento prevede che per favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti, le Camere di commercio territorialmente competenti istituiscano un apposito elenco in cui si iscrivono i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti.

L'elenco non introduce un requisito abilitante per i produttori e gli utilizzatori: l'iscrizione nell'elenco, di per sé, non è sufficiente a qualificare un residuo come sottoprodotto e, d'altra parte, la mancata iscrizione non comporta l'immediata inclusione del residuo nel novero dei rifiuti. Le sue finalità sono solo conoscitive e di mera facilitazione degli scambi.

 

Sul sito www.elencosottoprodotti.it è attiva l'applicazione che consente  direttamente,  per via telematica, l’iscrizione volontaria delle imprese nell’elenco sottoprodotti, senza oneri e senza alcuna istruttoria.

Ultima modifica: Giovedì 1 Ottobre 2020