Cancellazione per avvenuta riabilitazione

Nel caso di protesti relativi ad assegni o di cambiali pagate dopo i 12 mesi dalla levata del protesto, sempreché sia trascorso un anno senza subire ulteriori protesti, può essere richiesta la riabilitazione al Tribunale competente per territorio.
Ottenuto il decreto di riabilitazione dal Tribunale, il debitore protestato, al fine di ottenere la cancellazione dal Registro informatico dei protesti, deve presentare apposita domanda alla Camera di Commercio della provincia in cui il protesto è stato pubblicato.
La Camera di Commercio, al ricevimento dell’istanza di cancellazione per avvenuta riabilitazione, è tenuta a pubblicare la notizia del provvedimento di riabilitazione nel Registro informatico e solo dopo potrà procedere alla cancellazione dei protesti riabilitati, qualora ne ricorrano  le condizioni.

Modello di cancellazione per riabilitazione (pdf editabile)

Per la cancellazione di assegni (nella maggior parte dei casi postali) protestati dalle Stanze di compensazione della Banca d'Italia di Milano e Roma sono competenti le Camere di Commercio di Milano o di Roma, occorre consultare i relativi siti camerali:

Ultima modifica: Mercoledì 18 Maggio 2022