La Camera di Commercio cura la pubblicazione dell'elenco ufficiale dei protesti cambiari per il mancato pagamento di tratte accettate, vaglia cambiari e assegni bancari. La pubblicazione avviene tramite inserimento nel Registro informatico dei protesti - istituito dal D.L. 18 settembre 1995 n. 381, convertito nella legge n. 480 del 15 novembre - e si riferisce a protesti levati in provincia e/o sul territorio nazionale.
L'Ufficio Protesti della Camera rilascia visure nominative dei protesti aggiornate alla data di estrazione. Per ottenere una visura dal registro dei protesti è necessario presentare direttamente all'Ufficio Protesti della Camera di Commercio apposita richiesta e procedere al pagamento dei diritti di segreteria (Euro 2,00 per ciascun nominativo).
La recente normativa ha riservato al Presidente della Camera di Commercio la competenza per la cancellazione dei protesti cambiari, a condizione che il pagamento sia avvenuto entro 12 mesi dalla data di levata del protesto. Per ciò che concerne la competenza in materia di protesti di assegni bancari la competenza resta invariata. E' necessario, pertanto, rivolgersi al Tribunale competente per ottenere il provvedimento di riabilitazione, che può essere richiesto solo decorso un anno dalla levata del protesto (e sempre che non siano stati levati nello stesso anno altri protesti).
Per evitare casi di omonimia, la Legge n.273/2002 all'art.45 ha disposto l'obbligo di indicare sulle cambiali e vaglia cambiari emessi dal 29 dicembre 2002 in poi le generalità del debitore (luogo e data di nascita o, in alternativa il codice fiscale) come elementi essenziali dei titoli stessi; in assenza di tali dati il titolo non è protestabile.
I compiti della Camera di Commercio
La Camera di Commercio provvede, nell'ambito della circoscrizione territoriale di propria competenza:
- alla ricezione, il primo di ogni mese, degli elenchi dei protesti trasmessi dai Pubblici Ufficiali abilitati alla levata dei medesimi alla loro istruttoria e alla loro pubblicazione, mediante inserimento nel Registro Informatico dei Protesti.
- alla ricezione delle istanze di cancellazione/annotazione, alla loro istruttoria e all'esecuzione del conseguente provvedimento.
- al rilascio di visure contenenti l'esito delle ricerche effettuate nel Registro Informatico dei Protesti, a livello nazionale.
Normativa di riferimento
Legge n. 77 del 12/02/1955
D.L. n. 381 del 18/09/1995
Legge n. 480 del 15/11/1995
Legge n. 108 del 07/03/1996
D.M. 26/05/1999
Legge 205 del 23/06/1999
D.lgs. 507 del 30/12/1999
Circolare ministeriale n. 3504
Legge n. 235 del 18/08/2000
D.M. 316 del 09/08/2000
D.M. 23.02.2001
Circolare ministeriale n. 3512/c
Legge n. 273 del 12/02/2002
Circolare ministeriale n. 515879
Circolare ministeriale n. 3537
Circolare ministeriale n. 549840Altre informazioni
Cancellazione dall'elenco dei protesti
Modulistica
istanza di cancellazione protesti per avvenuto pagamento o per riabilitazione
istanza di annotazione per avvenuto tardivo pagamento
quietanza liberatoria dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (art. 47 - dpr 445/00)
Istanza di cancellazione per illegittimità o erroneità della levata del protesto
Dichiarazione di ritiro effetti cambiari
Attestazione di avvenuto deposito vincolato