Registro imprese

Titolari Effettivi

Dal 10 ottobre 2023 è operativo il sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva: il Registro dei titolari effettivi.
L’operatività del Registro dei titolari effettivi è stata disposta con provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 29 settembre 2023, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 236 del 09-10-2023.

In accordo con quanto stabilito dall’art. 21 D. Lgs. 231/2007 (c.d. Decreto Antiriciclaggio) e dal Decreto ministeriale 11.3.2022 n. 55, i soggetti di seguito indicati, sono tenuti a comunicare il Titolare effettivo (e le successive variazioni) all’interno di un’apposita sezione del Registro delle imprese:

  • le imprese dotate di personalità giuridica (anche se costituite in forma consortile): le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società cooperative;
  • le persone giuridiche private: le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
  • trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini.

Le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva dovranno essere presentate entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), che ha attestato l’operatività del Registro dei titolari effettivi.
Pertanto, per i soggetti già costituiti alla data di pubblicazione del decreto (9 ottobre 2023), la scadenza per la trasmissione delle domande è prevista per l'11 dicembre 2023.
Le imprese, persone giuridiche private, trust e i mandati fiduciari costituite successivamente alla data del 9 ottobre 2023 provvederanno alla comunicazione del titolare effettivo entro 30 gg dall’iscrizione nei rispettivi registri (nel caso di imprese e persone giuridiche private), o dalla data di costituzione (nel caso di trust e di mandati fiduciari).
Il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva nei termini sopra indicati comporterà l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c.

La comunicazione del titolare effettivo deve essere resa dai soggetti obbligati, previsti dalle disposizioni normative, tenuti a rendere i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva mediante autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000).  
La comunicazione dovrà essere effettuata mediante compilazione e sottoscrizione digitale dell’apposito modulo digitale TE (approvato con decreto ministeriale del 12 aprile 2023), e successivo invio al Registro delle Imprese mediante Comunicazione Unica.
Non sarà possibile, pertanto, conferire l’incarico alla sottoscrizione della comunicazione della titolarità effettiva ad un notaio o intermediario, che potranno comunque provvedere alla spedizione telematica del modello già sottoscritto dal soggetto obbligato.
I soggetti che devono sottoscrivere digitalmente la Comunicazione, specificamente individuati dalla normativa, sono:

  • per le imprese dotate di personalità giuridica: legale rappresentante o uno degli amministratori;
  • per le persone giuridiche private: il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione;
  • per i trust e gli istituti giuridici affini: il fiduciario.

Per gli adempimenti relativi alla comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva è disponibile il Manuale operativo per l’invio telematico delle comunicazioni del titolare effettivo agli uffici del registro delle imprese
Consulta il portale ufficiale del Titolare Effettivo


Per informazioni:
patrizia.marciano@ce.camcom.it
rosa.falcone@ce.camcom.it 

 

PER CONTATTARE GLI UFFICI SCRIVERE A: assistenzautenti@ce.camcom.it 

 CERTIFICATI E VISURE IN LINGUA INGLESE


1° GIUGNO 2022 - ELIMINAZIONE DELL’UTILIZZO DEL MODELLO DI “PROCURA SPECIALE”  E  NUOVE MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE ISTANZE INVIATE AL REGISTRO DELLE IMPRESE ED AL REA

Si comunica che, dal prossimo 1° giugno,  in linea con la maggioranza delle Camere di commercio nazionali e della Regione Campania, le domande e le denunce, comunque denominate, presentate al Registro delle Imprese o al REA dovranno essere sottoscritte digitalmente dal titolare/amministratore con il proprio dispositivo di firma digitale, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 31 della L. 340/2000 in materia di competenza dei notai e dei dottori commercialisti iscritti alla sezione A dell'Ordine di appartenenza.
Pertanto non saranno più accettate  istanze accompagnate dal modello c.d. di “procura speciale (salvo le eccezioni riportate nel provvedimento allegato al presente comunicato). 

Le suddette domande saranno respinte con provvedimento di rifiuto adottato dal Conservatore del Registro delle Imprese, salvo che non risulti la possibilità di regolarizzare l’istanza nei termini concessi dall’Ufficio. 
Per le informazioni di dettaglio si invita a leggere attentamente il provvedimento di cui sopra.

Dal 17 dicembre 2023 anche i professionisti iscritti nella sezione B dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili possono presentare le stesse domande/denunce per le quali sono legittimati i professionisti iscritti nella sezione A, su incarico dei soggetti obbligati all’adempimento.
La modifica è stata introdotta dall’art. 8-ter della legge n. 191/2023 di conversione del decreto-legge 145/2023 (Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16/12/2023) che ha modificato l’articolo 31 della legge 340/2000 (commi 2-quater e 2-quinquies).


Novità normative introdotte dal D.Lgs. n. 183/2021 in tema di deposito di atti e dati societari al Registro delle Imprese

Dal 14 dicembre 2021, tutte le istanze di iscrizione o di deposito di atti e dati nel Registro delle Imprese devono essere presentate dai soggetti legittimati o obbligati (amministratori, sindaci, liquidatori, revisori, etc.), nonché dai notai per gli atti dagli stessi ricevuti o autenticati in qualità di soggetti obbligati. Tali soggetti devono sottoscrivere, con propria firma digitale, sia la modulistica informatica che ciascun file allegato.
Pertanto, a decorrere dalla predetta data, non saranno più accettate le domande di iscrizione o deposito, alle quali sia stata allegata la cd. “procura speciale”.

Comunicazione indirizzo PEC - obbligo di regolarizzazione entro il 1° ottobre 2020

Entro il 1° ottobre 2020, tutte le imprese costituite in forma societaria o individuale (queste ultime attive e non soggette a procedura concorsuale), già iscritte al Registro delle imprese, che non avessero ancora comunicato il proprio indirizzo PEC (ora domicilio digitale) o il cui domicilio digitale sia stato cancellato d'ufficio o per le quali il proprio domicilio digitale, seppur dichiarato, sia inattivo, dovranno regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro delle Imprese competente per territorio, in esenzione dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

 

La mancata comunicazione comporterà l'assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale e l'irrogazione di una sanzione amministrativa come prevista dall'art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata, per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro) e, come indicata dall’art. 2194 del codice civile, in misura triplicata, per le imprese individuali (cioè da 30,00 a 1.548,00 euro).

 

E' quanto prevede l'art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, che ha modificato l’art. 16 del D.L. 29.11.2008 n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n.2 e l'art. 5 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221.

 

PRATICHE DI INIZIO ATTIVITA'

Si comunica che, a far data dal 26 novembre 2018, le domande di iscrizione di impresa individuale, contenenti la denuncia di inizio di un'attività per la quale è necessario un qualsivoglia titolo autorizzatorio (SCIA, AUTORIZZAZIONE, COMUNICAZIONE, ecc.) saranno evase  solo in presenza del previsto titolo, con data congruente rispetto alla denuncia di inizio attività.
In carenza del prescritto titolo alla data di inizio attività, la pratica sarà rifiutata per la parte relativa all'attività e l'impresa sarà iscritta come INATTIVA.


ATTIVITA’ DI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO, MEDIATORI E SPEDIZIONIERI

Alle domande di variazione  degli amministratori  delle  società che svolgono le attività suindicate non va  allegata la documentazione relativa alla verifica del possesso dei requisiti - da parte dei suindicati -, per l’esercizio delle attività di agente, mediatore e spedizioniere.
Ciò al fine di rispettare il termine ordinatorio di 5 gg. previsto per il dato legale.
Contemporaneamente, va presentato il mod. S5 per la denuncia del possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio delle attività, al quale va allegato il modello di dichiarazione previsto dai DM. 26.10.2011.
Si ricorda che, qualora la denuncia non venga presentata entro 30 gg. dalla nomina dei nuovi amministratori, sarà applicata la sanzione per l’esercizio abusivo della professione.
Nell’ipotesi che l’impresa voglia adempiere con un’unica istanza, tenuto conto che il termine per la denuncia sui requisiti  è di 30 gg. e, qualora sia sospesa ai sensi dell’art.19 della L. 241/90, a questi ultimi si aggiungeranno ulteriori 30 gg per la richiesta di conformazione,
l’Ufficio non si riterrà responsabile del mancato rispetto della domanda d’iscrizione dei nuovi amministratori.

IL CONSERVATORE - dr. Angelo Cionti                                       

AVVISO ATTESTAZIONE SOA

L’Attestazione SOA è la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori, ovvero un documento necessario e sufficientea comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori con importo a base d’asta superiore a € 150.000,00; essa attesta e garantisce il possesso da parte dell’impresa del settore delle costruzioni di tutti i requisiti previsti dalla attuale normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavori.

L’Attestazione SOA viene rilasciata a seguito di un’istruttoria di validazione dei documenti prodotti dall’impresa, da appositi Organismi di Attestazione, ovvero società autorizzate ad operare dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP); l'attestazione viene comunicata successivamente all’ Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC) e  Infocamere,  ed entro 24-48 ore viene resa visibile in visura senza necessità di alcun intervento da parte della Camera di Commercio.

AVVISO SOPPRESSIONE ALBO IMPRESE ARTIGIANE

 

COLLEGARSI   AL  LINK  “ ARTIGIANI “ PER  LE DISPOSIZIONI 

E COMUNICAZIONI RELATIVE  ALLE MODALITA’ DI COMPILAZIONE 

DELLE PRATICHE ARTIGIANE

 

AVVISO

 

Il D.P.C.M. 22 luglio 2011 dispone che a decorrere dal 1° luglio 2013 la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche ai fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche deve avvenire esclusivamente in via telematica.

L’Albo Gestori Ambientali dispone del servizio AGEST TELEMATICO per l’invio di domande di iscrizione, variazione e cancellazione delle imprese e degli enti che effettuano attività di gestione di rifiuti.

Il Comitato nazionale dell’Albo nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali con deliberazione del 11 settembre 2013, prot.n.02/ALBO/CN, ha definito il nuovo regolamento, che prevede:

-        lo snellimento della procedura di accesso da telemaco.infocamere.it,

-        la semplificazione del meccanismo di delega da www.albogestoririfiuti.it,

-        la compilazione automatica del modello di domanda da telemaco.infocamere.it

-        la semplificazione delle procedure di controllo, firma e invio dell’istanza.

  

AVVISO

“A decorrere dalla data  del 16 giugno 2014, non sarà possibile chiedere l’annullamento delle domande e delle denunce presentate dall’Ufficio Registro delle Imprese.
Una volta ricevuta e protocollata la domanda/denuncia, l’Ufficio procederà all’istruttoria e, conseguentemente, alla  iscrizione ovvero al rifiuto, a seconda del fatto che la stessa sia stata presentata in modo regolare oppure no.

Pertanto, tutte le richieste di annullamento non saranno prese in considerazione  né si potrà dar luogo alla restituzione di diritto e/o bolli”

Nel Registro Imprese vanno iscritte tutte le società, consorzi, associazioni (che esercitano attività d'impresa in forma esclusiva o prevalente) e le ditte individuali. Le imprese artigiane individuali presentano la domanda di iscrizione all'ufficio artigianato, il quale comunica all'ufficio del registro delle imprese la circostanza provvedendo all'annotazione nel registro di propria competenza. Il registro contiene i dati legali delle imprese ed è diviso in più sezioni:

  • ordinaria dove sono iscritti tutti i soggetti collettivi e l'imprenditore individuale "non piccolo";
  • speciali:dove sono annotate le imprese artigiane, iscritti i piccoli imprenditori commerciali, i coltivatori diretti, gli imprenditori agricoli, le società semplici, i gruppi societari nonchè le società tra avvocati.

Il Repertorio Economico Amministrativo contiene, altresì, tutte le notizie di carattere economico-statistico relative alle imprese iscritte nel registro e ad altri soggetti collettivi che esercitano un'attività economica in modo non esclusivo rispetto ad un'attività principale di natura assistenziale, culturale, ecc. e gli imprenditori con sede principale all'estero ed unità locali nel territorio di competenza camerale.

Normativa di riferimento
Legge n. 580 del 29/12/1993
D.P.R. n. 581 del 07/12/1995
D.P.R. n. 558 del 14/12/1999
Legge n. 340 del 24/11/2000
Legge n. 40 del 02/04/2007


Guida agli adempimenti:

La Guida contiene le indicazioni per l'iscrizione ed il deposito degli atti al Registro delle Imprese. Relativamente alla documentazione richiesta per i vari adempimenti, il riferimento alla presentazione di certificati va aggiornato alle disposizioni di cui alla legge n. 183/2011 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato". In particolare, a norma dell'art.15 comma I " le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.

 

START-UP E INCUBATORI

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 

Responsabile UO Registro Imprese:
dott.ssa Patrizia Marciano
e-mail:patrizia.marciano@ce.camcom.it 

Sede:

Via Roma, 75 - piano terra

Orario di apertura al pubblico:
da lunedì a venerdì ore 8.45 - 11.45
martedì e giovedì ore 15.00 - 15.45

Ultima modifica: Martedì 26 Marzo 2024