accesso civico
Riferimento normativo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | |
Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90 | Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Tempestivo | |
Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Tempestivo | |
Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016) | Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione | Semestrale |
ACCESSO CIVICO "SEMPLICE"
Il diritto di accesso civico semplice è disciplinato dall’art 5, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i..
Esso consiste nel diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" della pagina Asips del sito web camerale.
MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DELL’ACCESSO CIVICO SEMPLICE
La richiesta di accesso civico semplice non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).
L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica, secondo le modalità previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e ss.mm.ii., compilando il Modulo richiesta accesso civico , ed inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica: asips@legalmail.it
In caso di accoglimento, l’Asips entro 30 giorni procede all’inserimento sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto nell’istanza presentata.
Nei casi di ritardo o mancata risposta, l’istante può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, Presidente dell'Asips, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
L’istanza può essere trasmessa anche per via telematica trasmettendo il modulo di richiesta di accesso civico al seguente indirizzo di posta elettronica: asips@legalmail.it
A fronte dell’inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
ACCESSO CIVICO "GENERALIZZATO"
Il diritto di accesso civico semplice è disciplinato dall’art 5, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i..
Esso consiste nel diritto di accedere ai dati ed ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art.5 bis del medesimo Decreto.
MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DELL’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.
L'istanza può essere trasmessa all’Asips compilando il Modulo richiesta accesso civico generalizzato. Se trasmessa per via telematica, ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e s. m., deve essere inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica: asips@legalmail.it
I controinteressati, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto trasparenza, ai quali è data comunicazione dell’istanza, mediante invio con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC, possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, trasmettendola a mezzo pec all’indirizzo asips@legalmail.it o con raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano presso l’ufficio protocollo dell’Asips.
In caso di accoglimento, l’Asips allega alla risposta i dati e i documenti richiesti.
L’istante, in caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la loro motivata opposizione, possono presentare domanda di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.
L'istanza di riesame può essere trasmessa anche per via telematica, secondo le modalità previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e s. m., al seguente indirizzo di posta elettronica: asips@legalmail.it
La decisione dell'Asips sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
DATI DI CONTATTO DEL RPCT
Direttore Asips
Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, la richiesta di accesso civico va presentata al responsabile della trasparenza per il tramite dei seguenti contatti:
e-mail: asips@ce.camcom.it
PEC: asips@legalmail.it
Registro degli accessi
Registro degli accessi (art. 5, co.2, d.lgs. n. 33/2013) – anno 2018 –
Linee guida A.N.AC (Delibera n. 1309/2016)