Organi di indirizzo politico-amministrativo

 

Riferimento Normativo

Contenuti dell’obbligo

Aggiornamento

Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013

Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze

 Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 14, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni: (comma così modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016)

 

a)       l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

 

b)      il curriculum;

 

c)       i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

 

d)      i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

 

e)      gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

 

f)        le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

 

 

 

 

 

Nessun obbligo di aggiornamento delle informazioni relative ai titolari di incarichi politici, previste dall’art. 14, comma 1 e comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., per i seguenti motivi:

 

L’art. 14, comma 1 bis, introdotto dal d.lgs. 97/2016 prevede testualmente “Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, SALVO CHE SIANO ATTRIBUITI A TITOLO GRATUITO, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione”.

 

L'incarico di consigliere della Camera di Commercio E’ SVOLTO A TITOLO GRATUITO a partire dal 10 dicembre 2016, data di entrata in vigore del D. lgs. n. 219/2016 che, aggiungendo il comma 2-bis all'art. 4-bis della L. 580/1993, ha stabilito che, nelle Camere di Commercio, tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori siano svolti a titolo gratuito.

Art. 14, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5. (comma così modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016)

 

 

 

 

 

 

Data di redazione: 7/11/2019

 

 

Ultima modifica: Domenica 8 Novembre 2020