Attivita di agente e rappresentante di commercio

SOPPRESSIONE DEFINITIVA RUOLO AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

SI COMUNICA CHE DAL 12/5/2017, L'ISCRIZIONE NEL SOPPRESSO RUOLO DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO NON COSTITUISCE PIU' REQUISITO PROFESSIONALE ABILITANTE PER L'AVVIO DELLA RELATIVA ATTIVITA', AI SENSI DELL'ART. 10, C. 3, DEL D.M. 26/10/2011 (entrato in vigore il 12/05/2012).


MODELLI ARC/MEDIATORI/SPEDIZIONIERI  
OBBLIGO SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE

Si comunica che dal 1° aprile 2017, i modelli Arc, Mediatori e Spedizionieri, allegati rispettivamente alle pratiche riguardanti l’avvio o la variazione delle attività di agente e rappresentante di commercio, agente di affari in mediazione e spedizioniere e le variazioni relative ai soggetti che svolgono l’attività per conto dell’impresa, dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante/preposto che rende la dichiarazione, come previsto dai relativi Decreti Ministeriali del 26/10/2011.

I modelli sprovvisti della firma digitale del dichiarante e quelli sottoscritti con firma autografa saranno considerati come non presentati e la parte sarà invitata alla relativa conformazione, ex art. 19, comma 3, della L. 241/90.

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VERIFICA DINAMICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI PER L'ATTIVITA’ DI  AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO - Avviso di avvio della procedura

Il Registro Imprese ha avviato, per le imprese esercenti le attività di agente di affari in mediazione, agente e rappresentante di commercio e spedizioniere, la procedura di verifica dinamica della permanenza dei requisiti, secondo quanto previsto dai Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico  del 26.10.2011.

 A tal fine, le imprese interessate riceveranno, tramite pec o, in mancanza o invalidità della stessa, tramite raccomandata a/r,  un invito a presentare - entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, pena inibizione dell’attività -  una pratica telematica ComUnica,  che deve essere corredata della seguente documentazione:

  • modello I2 (in caso di imprese individuali) ovvero S5 (in caso di società), compilato nel riquadro Note, in cui occorre riportare la dicitura “verifica dinamica della permanenza dei requisiti ai sensi del D.M. 26/10/2011”, completo di:
  1. autocertificazione, attestante il mantenimento dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività (come da facsimile, che viene inviato in allegato alla pec, compilata e sottoscritta, autografamente o digitalmente, da parte di tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono l’attività per conto dell’impresa. Nel caso di firma autografa, occorre allegare copia dei documenti di riconoscimento, in corso di validità, di tutti coloro che rendono la dichiarazione;
  2. documentazione necessaria solo per i mediatori: copia dei rinnovi dei contratti relativi alla stipula della polizza assicurativa, a copertura dell’attività svolta nel periodo 2012-2016 da parte di tutti i soggetti a ciò deputati, qualora non siano già state depositate nel corso degli anni;
  3. documentazione necessaria solo per i mediatori: copia dei formulari, se in uso, qualora non si sia già provveduto al deposito degli stessi.
  4. procura ( nel caso in cui la pratica sia presentata da un soggetto delegato).

NOTA BENE: In caso di deposito polizza e/o formulari, occorre allegare anche il modello Mediatori nei formati pdf/A e xml, firmati digitalmente dal soggetto che presenta la pratica.

Il Registro imprese, d’ufficio, effettuerà il controllo:

  • dei requisiti morali dei legali rappresentanti e dei preposti (anche per le persone fisiche iscritte nell’apposita sezione del REA);
  • delle eventuali incompatibilità relative all’attività svolta.

Si invitano i soggetti interessati, anche in assenza di relativo invito, a verificare la propria posizione per attivare eventuali regolarizzazioni.

Inoltre, al fine di rilasciare la tessera personale di riconoscimento (ai sensi dell’art. 5, punto 3 dei DD.MM 26.10.2011) a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, esercitano l'attività (titolari di impresa individuale, legali rappresentanti di società, preposti), contestualmente all’invio della suddetta pratica dovrà essere inviata la seguente documentazione:

  • modulo di richiesta (come da facsimile che si invia in allegato alla pec, debitamente compilato e sottoscritta da parte del titolare, del/i legale/i rappresentante/i ed eventuali preposti);
  • una foto tessera in formato .jpg.

Con l’occasione, l’impresa è invitata a verificare che la pec aziendale risulti univoca, valida e attiva o, in mancanza della stessa, a darne comunicazione in via telematica, in quanto l’assenza della pec o la non validità della stessa, trascorsi i tempi previsti dalla legge per la regolarizzazione, comporterà il rifiuto della pratica con conseguente inibizione dell’attività per mancata revisione.

Costi:
La pratica di revisione sconta solo i diritti di segreteria pari a euro 18,00 (per le imprese individuali) ed euro 30,00 (per le società).

Il rilascio del tesserino sconta euro 25,00 di diritti di segreteria ed euro 16,00 di bolli. Si rammenta che il tesserino è OBBLIGATORIO per i mediatori e su richiesta per gli agenti ed i rappresentanti di commercio.

 

AVVISO

Scadenza termini per aggiornamento posizione attività Agente e Rappresentante, Mediatore, Spedizioniere e Mediatore Marittimo

Costi:
La pratica di revisione sconta solo i diritti di segreteria pari a euro 18,00 (per le imprese individuali) ed euro 30,00 (per le società).

Il rilascio del tesserino sconta euro 25,00 di diritti di segreteria ed euro 16,00 di bolli. Si rammenta che il tesserino è OBBLIGATORIO per i mediatori e su richiesta per gli agenti ed i rappresentanti di commercio.

 

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 COSA FARE PER ..................

 Sulla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2012 n. 10, sono stati pubblicati i decreti del Ministero dello Sviluppo economico che danno attuazione alla delega contenuta nell'articolo 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59. 

I decreti, entrati vigore il 12 maggio 2012:

  1. disciplinano le nuove procedure di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA degli agenti d'affari in mediazione, degli agenti e rappresentanti di commercio, dei mediatori marittimi e degli spedizionieri, a seguito dell'abolizione dei rispettivi ruoli ed elenchi disposta dal decreto legislativo 59/2010;
  2. regolano, altresì, le modalità di passaggio al Registro delle imprese e al REA dei soggetti imprenditoriali e delle persone fisiche finora iscritti nei seguenti ruoli: a) Ruolo agenti d'affari in mediazione; b) Ruolo agenti e rappresentanti di commercio.

NUOVE ISCRIZIONI
Per le iscrizioni di nuovi soggetti (imprese o persone fisiche), occorre compilare la modulistica secondo le indicazioni contenute nelle guide riportate di seguito. Ricevuta la domanda, l'Ufficio provvede:
- ad assegnare immediatamente la rispettiva qualifica
- ad avviare contestualmente la verifica circa il possesso dei requisiti da concludersi entro 60 giorni
- ad iscrivere i relativi dati nel Registro delle imprese, nel caso l'attività denunciata venga svolta in forma di impresa, oppure nell'apposita sezione del REA, qualora l'attività non venga svolta in forma di impresa (es: dipendente).
Nel caso si accerti la mancanza dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività, viene disposto, con provvedimento del conservatore, il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo la regolarizzazione della stessa entro il termine di 30 giorni.

PASSAGGIO DAI RUOLI SOPPRESSI AL REGISTRO IMPRESE O AL REA
Al fine dell'aggiornamento delle nuove posizioni nel registro delle imprese e nel REA, le imprese attive ed iscritte nel ruolo alla data di acquisizione di efficacia delle nuove norme (12 maggio 2012), compilano la sezione «Aggiornamento posizione RI/REA» del modello «ARC» per ciascuna sede o unità locale e la inoltrano per via telematica, entro un anno dalla predetta data, all'Ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio nel cui circondario hanno stabilito la sede principale, pena l'inibizione alla continuazione dell'attività mediante apposito provvedimento del Conservatore del registro delle imprese e,cioè, entro il 12 maggio 2013 30/09/2013 (termine prorogato dal D.M. 23/04/13).
Le persone fisiche iscritte nel ruolo, che non svolgono l'attività presso alcuna impresa alla data del 12 maggio 2012, compilano la sezione «Iscrizione apposita sezione (Transitorio)» del modello «ARC» e la inoltrano per via telematica entro il 12 maggio 2013 30/09/2013 (termine prorogato dal D.M. 23/04/13).

MODULISTICA
A ciascun decreto, per gli adempimenti contemplati dalle norme, sono allegati due modelli:
- Allegato A: " ARC " - "MEDIATORI" per la segnalazione di inizio attività, per la dichiarazione di possesso dei requisiti, per la richiesta di iscrizione nell'apposita sezione REA, per la comunicazione di eventuali modifiche, per l'aggiornamento della posizione RI/REA;

- Allegato B: "Intercalare requisiti" per l'indicazione dei requisiti posseduti dai legali rappresentanti, dall'eventuale preposto, nonché da tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attività per conto dell'impresa;

I modelli di cui sopra devono essere trasmessi telematicamente tramite Comunica all'ufficio registro delle imprese come allegati ad una pratica RI/REA.

Le pratiche vanno compilate utilizzando "Comunica-starweb".

N.B. I modelli devono essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante. 

COSTI
Sono dovuti i diritti di segreteria e i bolli in base alla tipologia di pratica presentata (es. I1, S5, ecc).
I soggetti iscritti nel REA saranno tenuti al pagamento del diritto annuale nella misura di € 30,00.

N.B. Le guide operative che seguono mirano a descrivere il nuovo sistema e potrebbero subìre variazioni in seguito a chiarimenti ministeriali.

 

Modello richiesta tessera di riconoscimento

Istruzioni richiesta tessera di riconoscimento

Ultima modifica: Martedì 30 Novembre 2021