Mediatori

MODELLI ARC/MEDIATORI/SPEDIZIONIERI  

OBBLIGO SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE

Si comunica che dal 1° aprile 2017, i modelli Arc, Mediatori e Spedizionieri, allegati rispettivamente alle pratiche riguardanti l’avvio o la variazione delle attività di agente e rappresentante di commercio, agente di affari in mediazione e spedizioniere e le variazioni relative ai soggetti che svolgono l’attività per conto dell’impresa, dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante/preposto che rende la dichiarazione, come previsto dai relativi Decreti Ministeriali del 26/10/2011.

I modelli sprovvisti della firma digitale del dichiarante e quelli sottoscritti con firma autografa saranno considerati come non presentati e la parte sarà invitata alla relativa conformazione, ex art. 19, comma 3, della L. 241/90.

AVVISO
Scadenza termini per aggiornamento posizione attività Agente e Rappresentante, Mediatore, Spedizioniere e Mediatore Marittimo

COSA FARE PER............

Sulla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2012 n. 10, sono stati pubblicati i decreti del Ministero dello Sviluppo economico che danno attuazione alla delega contenuta nell'articolo 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59.
I decreti, entrati vigore il 12 maggio 2012:

  1. disciplinano le nuove procedure di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA degli agenti d'affari in mediazione, degli agenti e rappresentanti di commercio, dei mediatori marittimi e degli spedizionieri, a seguito dell'abolizione dei rispettivi ruoli ed elenchi disposta dal decreto legislativo 59/2010;
  2. regolano, altresì, le modalità di passaggio al Registro delle imprese e al REA dei soggetti imprenditoriali e delle persone fisiche finora iscritti nei seguenti ruoli: a) Ruolo agenti d'affari in mediazione; b) Ruolo agenti e rappresentanti di commercio.

DAL 12/5/2016, L'ISCRIZIONE NEL SOPPRESSO RUOLO DEGLI AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE NON COSTITUISCE PIU' REQUISITO PROFESSIONALE ABILITANTE PER L'AVVIO DELL'ATTIVITA', AI SENSI DELL'ART. 11 C. 3 DEL D.M. 26/10/2011 (entrato in vigore il 12/05/2012).

NUOVE ISCRIZIONI
Per le iscrizioni di nuovi soggetti (imprese o persone fisiche), occorre compilare la modulistica secondo le indicazioni contenute nelle guide riportate di seguito. Ricevuta la domanda, l'Ufficio provvede:

  • ad assegnare immediatamente la rispettiva qualifica
  • ad avviare contestualmente la verifica circa il possesso dei requisiti da concludersi entro 60 giorni
  • ad iscrivere i relativi dati nel Registro delle imprese, nel caso l'attività denunciata venga svolta in forma di impresa, oppure nell'apposita sezione del REA, qualora l'attività non venga svolta in forma di impresa (es: dipendente).

Nel caso si accerti la mancanza dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività, viene disposto, con provvedimento del conservatore, il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo la regolarizzazione della stessa entro il termine di 30 giorni.

PASSAGGIO DAI RUOLI SOPPRESSI AL REGISTRO IMPRESE O AL REA
Al fine dell'aggiornamento delle nuove posizioni nel registro delle imprese e nel REA, le imprese attive ed iscritte nel ruolo alla data di acquisizione di efficacia delle nuove norme (12 maggio 2012), compilano la sezione «Aggiornamento posizione RI/REA» del modello «ARC» per ciascuna sede o unità locale e la inoltrano per via telematica, entro un anno dalla predetta data, all'Ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio nel cui circondario hanno stabilito la sede principale, pena l'inibizione alla continuazione dell'attività mediante apposito provvedimento del Conservatore del registro delle imprese e,cioè, entro il 12 maggio 2013 30/09/2013 (termine prorogato dal D.M. 23/04/13).
Le persone fisiche iscritte nel ruolo, che non svolgono l'attività presso alcuna impresa alla data del 12 maggio 2012, compilano la sezione «Iscrizione apposita sezione (Transitorio)» del modello «MEDIATORI» e la inoltrano per via telematica entro il 12 maggio 2013 30/09/2013 (termine prorogato dal D.M. 23/04/13).

 

MODULISTICA
A ciascun decreto, per gli adempimenti contemplati dalle norme, sono allegati due modelli:

  • Allegato A: " MEDIATORI" per la segnalazione di inizio attività, per la dichiarazione di possesso dei requisiti, per la richiesta di iscrizione nell'apposita sezione REA, per la comunicazione di eventuali modifiche, per l'aggiornamento della posizione RI/REA;
  • Allegato B: "Intercalare requisiti" per l'indicazione dei requisiti posseduti dai legali rappresentanti, dall'eventuale preposto, nonché da tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attività per conto dell'impresa;

I modelli di cui sopra devono essere trasmessi telematicamente tramite Comunica all'ufficio registro delle imprese come allegati ad una pratica RI/REA.
Le pratiche vanno compilate utilizzando "Comunica-starweb.

N.B. I modelli devono essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante. 

COSTI
Sono dovuti i diritti di segreteria e i bolli in base alla tipologia di pratica presentata (es. I1, S5, ecc).
I soggetti iscritti nel REA saranno tenuti al pagamento del diritto annuale nella misura di € 18,00.

 

N.B. Le guide operative che seguono mirano a descrivere il nuovo sistema e potrebbero subìre variazioni in seguito a chiarimenti ministeriali:

 

Ultima modifica: Martedì 30 Novembre 2021