SEQUESTRO PREVENTIVO
Con L. 15 luglio 2009, pubblicata sul S.O. della G.U. n.170 del 24.07.2009, è stato disposto che il sequestro preventivo di cui all’art.104 della L.271/89, nonchè quello di cui all’art. 2-quater della L. 575/65 siano eseguiti:
mediante iscrizione del provvedimento emanato dall’Autorità giudiziaria nel registro delle imprese, qualora trattasi di beni aziendali organizzati per l’esercizio di un’impresa e quote e/o azioni di società di capitali.
L’iscrizione sarà disposta d’ufficio su comunicazione dell’Autorità competente.
L’iscrizione riguarderà anche la nomina dell’amministratore giudiziario, con l’indicazione – se trattasi di beni aziendali – dei poteri di ordinaria amministrazione e di eventuali limitazioni a talipoteri.