Attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti all'interno di edifici

Formazione obbligatoria per Installatori impianti FER

Il Decreto Legislativo 28/2011 che regola la qualificazione di installatore di impianti a fonti energie rinnovabili (Fer) prevede un percorso formativo e di aggiornamento triennale al quale devono sottoporsi obbligatoriamente i professionisti del settore per poter mantenere l’abilitazione. La formazione obbligatoria è a carico del Responsabile Tecnico già comunicato alla Camera di Commercio.

Rientrano in tale disciplina gli impianti elettrici, elettronici e di condizionamento (lettere A, B e C) e che riguardano, in particolare, l'installazione e la manutenzione straordinaria di:

  • caldaie, caminetti e stufe a biomassa;
  • sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici;
  • sistemi geotermici a bassa entalpia;
  • pompe di calore.  

La durata del percorso formativo varia a seconda della data di nomina e del requisito tecnico-professionale di cui è in possesso:

  • Corso base abilitante di 80 ore, rivolto ai Responsabili tecnici di imprese abilitate successivamente al 4 agosto 2013, ai sensi del D.M. 37/2008, art. 4 ,comma 1, lett. c) (ovvero, attraverso il titolo o l'attestato di formazione professionale abbinato ad un periodo lavorativo di quattro anni presso imprese del settore). Il corso è obbligatorio per coloro che intendono ottenere anche la qualificazione per operare sugli impianti FER. In mancanza di tale adempimento le imprese non potranno rilasciare dichiarazioni di conformità per gli interventi effettuati sui suddetti impianti.
  • Sono già in possesso di idonea abilitazione professionale anche per gli impianti FER, le imprese abilitate all'esercizio delle attività di impiantistica ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettere a), b) e d) del DM 37/08 (laurea, diploma, esperienza lavorativa); 
  • Corso di aggiornamento triennale di 16 ore rivolto ai Responsabili tecnici di tutte le imprese abilitate, ai sensi del D.M. 37/2008, art. 4 , lettere a), b) c) e d).

L’impresa può depositare l’attestato conseguito dal proprio responsabile tecnico utilizzando la procedura telematica e denunciando l'inizio della relativa attività.

Approfondimenti

(Legge 248/05 - Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n° 37)
Sono sottoposti alla disciplina del decreto 22 gennaio 2008 n° 37 gli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto e' connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

Gli impianti sono classificati come segue:
A) Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
B) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
C) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
D) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
E) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
F) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
G) impianti di protezione antincendio.

NOTA 1: Gli impianti o parti di impianto soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del decreto 22/01/2008 N° 37.
NOTA 2: l'articolo 2 del decreto 22/01/2008 n° 37 riporta le definizioni relative agli impianti.

IMPRESE ABILITATE
Le imprese sono abilitate all'esercizio delle attività previste dall'art. 1 del Decreto 37/2008 se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico, preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4 del citato decreto.

NOTA 3: Il responsabile tecnico può svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI
I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
a) Laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta.
b) Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore.
Per le attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) del D.M. 37/2008 il periodo è di un anno.
c) Titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore.
Per le attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) del D.M. 37/2008 il periodo è di due anni.
d) Prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti;
e) attività di collaborazione tecnica continuativa in qualità di titolare dell'impresa, di socio amministratore, di socio prestatore d'opera o di collaboratore familiare, svolta nell'ambito di impresa abilitata del settore per un periodo non inferiore a sei anni.
Per le attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) del D.M. 37/2008 il periodo non può essere inferiore a quattro anni.

DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' AL REGISTRO DELLE IMPRESE
Le imprese che intendono esercitare attività di impiantistica devono presentano la dichiarazione di inizio attività (modello DIA impiantisti), indicando specificatamente le lettere per le quali chiedono di essere abilitate, dichiarando, altresì, il possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti per i lavori da realizzare.

Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di inizio attività unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane.
Le altre imprese la presentano unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese.

RESPONSABILE TECNICO - Può ricoprire la funzione di responsabile tecnico:

- PER LE IMPRESE INDIVIDUALI:

  • il titolare dell'impresa artigiana;
  • un dipendente (deve essere indicato il centro per l'impiego al quale è stata inoltrata comunicazione di assunzione);
  • un institore 

- PER LE SOCIETA':

  • per le società di persone: un socio amministratore o prestatore d'opera;
  • per le società di capitali: un amministratore;
  • un dipendente (deve essere indicato il centro per l'impiego al quale è stata inoltrata comunicazione di assunzione);
  • un institore

Altre Informazioni:


Normativa di riferimento:
Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n° 37
Legge 248/05
Legge n. 46 del 05/03/90

Modulistica:
SCIA IMPIANTISTI
REVOCA E NOMINA NUOVO RESPONSABILE TECNICO

Costi:
Bollo € 17.50 solo per imprese individuali

Diritti di segreteria Ditte individuali prima iscrizione o variazione € 27,00 Società € 45,00.

 

Contatti

Registro delle imprese - Attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti all'interno di edifici - Informazioni, sede, orari

Unità organizzativa
Registro delle imprese - Attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti all'interno di edifici - Informazioni, sede, orari
Responsabile
dott.ssa Maria Rita Botte
Indirizzo
Via Roma, 75 -
Email
mrita.botte@ce.camcom.it
Orari

da lunedì a venerdì ore 8.45 - 11.45
martedì e giovedì ore 15.00 - 15.45

Note

Il responsabile del procedimento riceve previo appuntamento.

Ultima modifica: Venerdì 31 Maggio 2024