Certificati, visure, elenchi ed atti registro imprese

RICHIESTA ATTI REGISTRO IMPRESE:
Ai sensi del Decreto MISE del 24 febbraio 2022 copie ed estratti di documenti ed informazioni detenuti dall'ufficio del Regsitro delle Imprese, sono rilasciati, esclusivamente, in formato elettronico.
Modello richiesta atti

Dal 20 ottobre è possibile richiedere certificati e visure Registro Imprese anche in lingua inglese che scontano gli stessi diritti di segreteria previsti per certificati e visure in lingua italiana, mentre non è dovuta l'imposta di bollo.

Presso gli sportelli anagrafici è possibile ottenere i certificati e le visure relative a qualsiasi impresa iscritta nel registro. Il certificato può essere di tipo ordinario (riporta i dati essenziali), storico (con tutto ciò che è stato denunciato dall’impresa) oppure con il dettagliato elenco dei poteri attribuiti ai vari soggetti dell’impresa. La visura , invece, è un documento in carta semplice, senza valore legale, che riporta le informazioni giuridiche ed economiche contenute nel Registro delle Imprese. Di tipo ordinaria o storica, può essere richiesta per tutte le imprese iscritte presso le Camere di Commercio di tutto il territorio nazionale. 
Visure.

Presso gli sportelli camerali, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 159/2011 (codice delle leggi antimafia), non vengono più rilasciati i certificati antimafia, che debbono ora essere richiesti in Prefettura.

Il certificato di vigenza, invece, attesta che nei confronti dell’impresa non risultano pervenute, negli ultimi cinque anni, sentenza relative a procedure concorsuali.

E' possibile richiedere gli ELENCHI di imprese ed unità operative ricavabili dalle banche dati anagrafiche camerali, utilizzando l'apposito modello. 

Per tutti i tipi di certificati, visure, atti ed elenchi il pagamento dei diritti di segreteria  avviene presso lo stesso sportello anagrafico:

- in contanti;
- mediante bancomat;
- a mezzo piattaforma PagoPA (1). 

(1) A decorrere dal 1° marzo 2021, il pagamento di prestazioni e servizi dell’ente camerale dovranno avvenire obbligatoriamente a mezzo la piattaforma PagoPA. Pertanto, da quella data l’ente non potrà più riscuotere a mezzo conto corrente postale né a mezzo bonifico il pagamento di diritti, tariffe o altri importi.

Sono esclusi i pagamenti per servizi resi presso gli sportelli che continueranno ad essere effettuati in contanti o a mezzo pos.

L’utente riceverà, via e-mail (e non PEC), un Avviso di pagamento pagoPA .

Per generare, emettere e recapitare tale avviso occorre inviare un’e-mail (non PEC) all’indirizzo info@ce.camcom.it , indicando come oggetto “Richiesta emissione Avviso di pagamento” e riportante i seguenti dati:

  • servizio camerale da erogare;
  • codice fiscale (destinatario avviso);
  • nome e cognome (destinatario avviso);
  • indirizzo (destinatario avviso);
  • e-mail (destinatario avviso).


Ricevuto l’avviso di pagamento pagoPA, (recapitato all’indirizzo indicato come “destinatario avviso”) l’utente potrà effettuare il pagamento di quanto dovuto presso tutti gli sportelli fisici e virtuali accreditati alla piattaforma (ex: Tabaccheria, Ricevitoria, Sportelli postali, Banche). 

L'imposta di bollo può essere anche assolta in modo virtuale direttamente allo sportello.

Costi

Le informazioni di base sulle singole imprese possono essere reperite anche sul sito http://www.infoimprese.it

RILASCIO DEI DOCUMENTI IN ESENZIONE DA DIRITTI, BOLLI ED ALTRE SPESE, PER CONTROVERSIE DI LAVORO, DI CUI ALLA LEGGE N.319/1958, COME MODIFICATA DALL'ART.10 DELLA LEGGE N.533/1973
L'articolo citato prevede che "Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro, nonchè alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Sono, allo stesso modo, esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonchè quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa.
I certificati vengono rilasciati con la scritta finale "Si rilascia il presente certificato in carta libera, ai sensi dell'art.10 della legge 11.8.1973, n. 533, per giudizio di lavoro".

RILASCIO DI CERTIFICATI A VALERE ALL'ESTERO IN ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO
Ai sensi dell'art.5, comma 4, del D.L. 23.12.2013, n.145, convertito in legge 21.2.2014, n.9, "Le Camere di Commercio competenti rilasciano, su richiesta delle imprese, i certificati camerali, anche in lingua inglese, che esclusivamente ai fini dell'utilizzo in uno Stato Estero, sono esenti dall'imposta di bollo".
L'eventuale uso per fini diversi ricade sotto la personale responsabilità dell'utente.



 

Informazioni, sede, orari

Responsabile del Servizio
dr.ssa Patrizia Marciano
e-mail: patrizia.marciano@ce.camcom.it

Sede:
Via Roma, 75 - piano terra

Orario di apertura al pubblico:
da lunedì a venerdì ore 8.45 - 11.45
martedì e giovedì ore 15.00 - 15.45

Ultima modifica: Mercoledì 21 Settembre 2022