Obbligo comunicazione PEC

OBBLIGO DI COMUNICARE LA PEC AL REGISTRO DELLE IMPRESE

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IMPRESE INDIVIDUALI

                L’obbligo, per le imprese individuali, di comunicare al Registro Imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata è stato introdotto dal DL. n. 179/20012, convertito con legge n. 221/2012. Dalle norme indicate emerge che:

-           le imprese individuali di nuova costituzione, dal 20 ottobre 2012,  devono comunicare, al momento dell’iscrizione, il proprio indirizzo pec.  La mancanza di tale indicazione determina l’impossibilità di procedere all’iscrizione, e, conseguentemente, il rifiuto dell’istanza;

-          le imprese, attive e non soggette a procedure concorsuali, già iscritte alla data del 20 ottobre 2012  - nonché le imprese individuali iscritte dopo tale data ma con domanda di iscrizione presentata prima del 20 ottobre 2012 - devono comunicare il loro indirizzo pec con successiva domanda, da presentare entro il 30 giugno 2013. In caso di inadempimento, eventuali ulteriori, successive domande relative all’impresa, presentate a decorrere dal 1 luglio 2013, subiranno la sospensione di 45 giorni, trascorsi i quali senza che sia intervenuta la necessaria regolarizzazione, la domanda si intenderà come non presentata e, dunque, sarà oggetto di rifiuto.

La domanda di iscrizione e di variazione della Pec non è soggetta a diritti e bolli, a meno che, nell’ipotesi di ditte già iscritte, la comunicazione non avvenga contestualmente ad altro adempimento  (es. cambio di attività, cambio di indirizzo della sede dell'impresa individuale...etc.). In questo caso la domanda di iscrizione comporterà il pagamento dell'imposta di bollo e del diritto di segreteria previsti per l'adempimento 'principale'.

 

IMPRESE COLLETTIVE

                L’obbligo, per le società, di comunicare al Registro Imprese il proprio indirizzo di posta elettronica è stato introdotto dal DL n. 185/2008, convertito con legge n.2/2009. Su tali aspetti è intervenuto anche il DL n.5/2012, convertito con modifiche dalla legge n.35/2012. Dal complesso delle disposizioni normative sopra richiamate e da successive circolari del Mise, ne deriva che sono soggette all’obbligo  le società di capitali e di persona; le società semplici; le società cooperative; le società in liquidazione; le società estere che abbiano in Italia una o più sedi secondarie, secondo le seguenti modalità:

-          le società costituite a fa data dal 29.11.2008  devono comunicare la pec contestualmente alla richiesta di iscrizione al R.I.. In mancanza, la domanda deve essere rifiutata.

-          Le società costituite prima del 29 novembre 2008  avevano l’obbligo di dotarsi della pec e comunicarne gli estremi al R.I entro il 29 novembre 2011. Per quelle che non vi hanno ancora provveduto, si applica la sanzione della sospensione di tre mesi della domanda con la quale viene chiesta l’iscrizione al r.i. di atti e fatti relativi alla medesima. Trascorso tale termine senza che la posizione venga regolarizzata con la comunicazione della pec, l’istanza viene rifiutata. A tale norma di carattere generale, fanno eccezione le istanze, per le quali si procederà anche in mancanza dell’indicazione Pec, relative a

- richieste di iscrizione presentate dai curatori delle società fallite sino a quando il fallimento è in corso;

- richieste di cancellazione delle società dal registro delle imprese;

- domande di iscrizione presentate dal creditore o procuratore ad litem per il pignoramento o sequestro di quote di s.r.l.

L'iscrizione e la variazione dell'indirizzo di PEC al Registro Imprese sono  esenti da bolli, diritti, tariffe.

 

Ultima modifica: Lunedì 20 Marzo 2023