Artigiani

L'artigiano è colui che esercita personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare l' impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.  L'artigiano, una volta ottenuta l'annotazione nel Registro delle Imprese, viene automaticamente iscritto nella relativa sezione speciale del registro delle imprese, ai sensi del regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 che, tra l'altro, ha istituito un Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.). L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali. L'annotazione come impresa artigiana è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.

Legge n.443 del 8 agosto 1985 (scarica qui)

In applicazione della  legge regionale n° 11/2015, a far data dal 01 gennaio 2016, è  soppresso l’albo delle imprese artigiane ed è sostituito a tutti gli effetti dal Registro delle Imprese.

Alle Camere di Commercio  vengono, quindi, attribuite le funzioni amministrative, già facenti capo al suddetto Albo, inerenti l’annotazione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane dalla sezione  speciale del Registro delle Imprese.

Con la medesima  legge sono state   soppresse la Commissione provinciale  e la Commissione regionale per l’artigianato.

La verifica del possesso dei requisiti professionali spetta al Comune, mentre il riconoscimento della qualifica artigiana è di competenza del Conservatore del Registro delle Imprese.

L’annotazione, la modifica e la cancellazione delle imprese   artigiane,  avviene,   ai sensi dell’art. 9 del D.L. 7/2007, tramite la Comunicazione Unica per la  nascita dell’impresa.

Alle pratiche artigiane  saranno  applicati l’imposta di bollo e il diritto di segreteria previsti per il Registro delle Imprese , ad eccezione  di quelle di esclusiva competenza INPS, al quale la Camera  di Commercio  trasmetterà le informazioni concernenti  le annotazione effettuate.

Per le istanze pervenute oltre il termine  prescritto,  saranno applicate  le  sanzioni   previste  in ragione della tipologia di adempimento, Registro Imprese o REA.

Avverso  un  eventuale provvedimento  di rifiuto del  Conservatore del  Registro  delle Imprese  è possibile esperire ricorso, entro 8 giorni dalla comunicazione  del provvedimento, al Giudice del Registro, presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

 

Per  ulteriori approfondimenti, si veda la direttiva n.1/2016  -  scarica qui. 

TIPOLOGIA ATTIVITA' ARTIGIANE:

 

MAESTRO ARTIGIANO (L. R. 20/2012)

- requisiti per il riconoscimento della qualifica di Maestro Artigiano  - clicca qui

 - dichiarazione per il riconoscimento della qualifica di Maestro Artigiano  - clicca qui

BOTTEGA SCUOLA - ELENCO IMPRESE  - clicca qui 


SOCIETA' COOPERATIVE - DISPOSIZIONI

A) DOMANDA DI ISCRIZIONE DI SOCIO DI COOPERATIVA PARTECIPANTE AL LAVORO:

Ai sensi della legge n. 142/2001, art. 1 comma 3, il socio  lavoratore  stabilisce con la cooperativa un rapporto di lavoro  che può essere in  forma autonoma o in forma subordinata.

Dall’instaurazione dei predetti rapporti di lavoro derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale. In ragione di ciò:

 1) se il socio partecipante al lavoro  ha instaurato un rapporto di lavoro autonomo con la cooperativa, si procederà all’iscrizione del socio alla gestione speciale dei lavoratori  autonomi artigiani presso l’INPS e, quindi, sarà inserito negli elenchi previdenziali analogamente al titolare dell’impresa artigiana;

 2) se il socio partecipante al lavoro ha instaurato un rapporto di lavoro subordinato dipendente con la cooperativa, non si procederà all’iscrizione del socio  perché il lavoratore subordinato  viene  iscritto  alla gestione lavoratori dipendenti.

Nota bene: Al fine di verificare  se il socio partecipante al lavoro ha instaurato un rapporto di lavoro autonomo o subordinato dipendente, la domanda di iscrizione dovrà essere corredata dall’autodichiarazione del legale rappresentante della cooperativa e del socio partecipante al lavoro.

B) MODULISTICA per le societa cooperative


MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ANNOTAZIONE NEL REGISTRO IMPRESE DA PARTE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

In applicazione della direttiva n. 1/16, alla pratica di iscrizione, modifica o cancellazione di impresa artigiana per l'esercizio di attività soggette a SCIA, deve essere allegata apposita segnalazione certificata di inizio attività, da inoltrare al Comune competente per territorio, tramite SUAP. 

Per le attività regolamentate (impiantistica, autoriparazione, pulizia, facchinaggio) va presentata regolare SCIA, da allegare alla domanda da inoltrare al Registro delle Imprese attraverso la "Comunicazione Unica".

 

Normativa di riferimento

Legge n. 463 del 04/07/1959
Legge n. 260 del 27/02/1963
Legge n. 443 del 08/08/1985
Legge Regionale n. 11 del 28/02/1987
Legge n. 88 del 09/03/1989
D. legge n. 6 del 15/01/93
Legge n. 63 del 17/03/93
Legge n. 133 del 20/05/97
Legge n. 57 del 05/03/01

 

Contatti

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Unità organizzativa
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Responsabile
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Indirizzo
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Orari

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martedì e giovedì ore 15.00 - 15.45

Ultima modifica: Mercoledì 6 Aprile 2022