L'artigiano è colui che esercita personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare l' impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. L'artigiano, una volta ottenuta l'annotazione nel Registro delle Imprese, viene automaticamente iscritto nella relativa sezione speciale del registro delle imprese, ai sensi del regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 che, tra l'altro, ha istituito un Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.). L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali. L'annotazione come impresa artigiana è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.
Legge n.443 del 8 agosto 1985 (scarica qui)
In applicazione della legge regionale n° 11/2015, a far data dal 01 gennaio 2016, è soppresso l’albo delle imprese artigiane ed è sostituito a tutti gli effetti dal Registro delle Imprese.
Alle Camere di Commercio vengono, quindi, attribuite le funzioni amministrative, già facenti capo al suddetto Albo, inerenti l’annotazione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane dalla sezione speciale del Registro delle Imprese.
Con la medesima legge sono state soppresse la Commissione provinciale e la Commissione regionale per l’artigianato.
La verifica del possesso dei requisiti professionali spetta al Comune, mentre il riconoscimento della qualifica artigiana è di competenza del Conservatore del Registro delle Imprese.
L’annotazione, la modifica e la cancellazione delle imprese artigiane, avviene, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 7/2007, tramite la Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa.
Alle pratiche artigiane saranno applicati l’imposta di bollo e il diritto di segreteria previsti per il Registro delle Imprese , ad eccezione di quelle di esclusiva competenza INPS, al quale la Camera di Commercio trasmetterà le informazioni concernenti le annotazione effettuate.
Per le istanze pervenute oltre il termine prescritto, saranno applicate le sanzioni previste in ragione della tipologia di adempimento, Registro Imprese o REA.
Avverso un eventuale provvedimento di rifiuto del Conservatore del Registro delle Imprese è possibile esperire ricorso, entro 8 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Giudice del Registro, presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Per ulteriori approfondimenti, si veda la direttiva n.1/2016 - scarica qui.
TIPOLOGIA ATTIVITA' ARTIGIANE:
- acconciatore (L. 174/2005, Delibera Regione Campania n. 740/09);
- estetisti (L. n. 1/90)
MAESTRO ARTIGIANO (L. R. 20/2012)
- requisiti per il riconoscimento della qualifica di Maestro Artigiano - clicca qui
- dichiarazione per il riconoscimento della qualifica di Maestro Artigiano - clicca qui
BOTTEGA SCUOLA - ELENCO IMPRESE - clicca qui
SOCIETA' COOPERATIVE - DISPOSIZIONI
A) DOMANDA DI ISCRIZIONE DI SOCIO DI COOPERATIVA PARTECIPANTE AL LAVORO:
Ai sensi della legge n. 142/2001, art. 1 comma 3, il socio lavoratore stabilisce con la cooperativa un rapporto di lavoro che può essere in forma autonoma o in forma subordinata..
Dall’instaurazione dei predetti rapporti di lavoro derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale. In ragione di ciò:
1) se il socio partecipante al lavoro ha instaurato un rapporto di lavoro autonomo con la cooperativa, si procederà all’iscrizione del socio alla gestione speciale dei lavoratori autonomi artigiani presso l’INPS e, quindi, sarà inserito negli elenchi previdenziali analogamente al titolare dell’impresa artigiana;
2) se il socio partecipante al lavoro ha instaurato un rapporto di lavoro subordinato dipendente con la cooperativa, non si procederà all’iscrizione del socio perché il lavoratore subordinato viene iscritto alla gestione lavoratori dipendenti.
Nota bene: Al fine di verificare se il socio partecipante al lavoro ha instaurato un rapporto di lavoro autonomo o subordinato dipendente, la domanda di iscrizione dovrà essere corredata dall’autodichiarazione del legale rappresentante della cooperativa e del socio partecipante al lavoro.
B) MODULISTICA per le societa cooperative
MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ANNOTAZIONE NEL REGISTRO IMPRESE DA PARTE DELLE IMPRESE ARTIGIANE
In applicazione della direttiva n. 1/16, alla pratica di iscrizione, modifica o cancellazione di impresa artigiana per l'esercizio di attività soggette a SCIA, deve essere allegata apposita segnalazione certificata di inizio attività, da inoltrare al Comune competente per territorio, tramite SUAP.
Per le attività regolamentate (impiantistica, autoriparazione, pulizia, facchinaggio) va presentata regolare SCIA, da allegare alla domanda da inoltrare al Registro delle Imprese attraverso la "Comunicazione Unica".
Normativa di riferimento
Legge n. 463 del 04/07/1959
Legge n. 260 del 27/02/1963
Legge n. 443 del 08/08/1985
Legge Regionale n. 11 del 28/02/1987
Legge n. 88 del 09/03/1989
D. legge n. 6 del 15/01/93
Legge n. 63 del 17/03/93
Legge n. 133 del 20/05/97
Legge n. 57 del 05/03/01