Registro delle imprese - sanzioni amministrative

Le sanzioni amministrative vengono elevate nel caso in cui la domanda di iscrizione al Registro delle Imprese o la denuncia R.E.A. non venga effettuata entro i termini stabiliti dalla legge, nei 30 giorni/oltre i 60 giorni, fatta eccezione per la sola iscrizione dell'atto costitutivo delle società di capitale e delle società cooperative per le quali il termine si riduce a 20 giorni .

In particolare, si precisa quanto segue:

  • se il termine scade il sabato o nei giorni festivi, il deposito va fatto il primo giorno feriale successivo ;
  • se il deposito viene effettuato tramite posta, il giorno di deposito coincide con quello del timbro postale di spedizione.

Il processo verbale viene notificato a tutti i soggetti obbligati alla presentazione della domanda di iscrizione ( per le società, in solido anche alla stessa )

L'art. 9 comma 5) della legge 180/2011 "Statuto per le imprese" (pubblicata nella G.U. n.265 del 14 novembre 2011 ed in vigore dal 15/11/2011) ha modificato l'art.2630 c.c. riducendo le sanzioni previste a carico delle società e di tutti gli obbligati per le omesse o ritardate denunce o depositi nel RI.

  • se il ritardo non supera i trenta giorni:sanzione amministrativa da euro 34,33 a euro 344 pagamento in misura ridotta euro 68,66
  • dal trentunesimo giorno di ritardo:sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1032,00 pagamento in misura ridotta euro 206,00
  • omesso deposito bilancio: se il ritardo non supera i trenta giorni sanzione amministrativa da euro 45,78 a euro 458,67 - pagamento in misura ridotta euro 91,56
  • dal trentunesimo giorno di ritardo (sanzione minima aumentata di 1/3) sanzione amministrativa da euro 137,33 a euro 1.376,00-pagamento in misura ridotta euro 274,66.
  • Sanzioni Registro Imprese relative ad imprese individuali e notai € 20

Il pagamento della sanzione va effettuato mediante versamento con modello F23 utilizzando i seguenti codici:

CODICE UFFICIO: ACE
CAUSALE: PA
CODICE TRIBUTO: 741T (PER VERSAMENTO AL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE)
CODICE: ACET (SPESE DI NOTIFICA)

La ricevuta dell'avvenuto pagamento, deve essere consegnata all'ufficio secondo le seguenti modalità:

  • direttamente agli sportelli camerali;
  • a mezzo posta all'Ufficio Registro Imprese - Via Roma, 75 - 81100 CASERTA.

SANZIONI REA (valide sia per le Ditte Individuali, solo UL,  che per le Società)

Per deposito oltre i 30 giorni dall'evento (es: dall'inizio attività -S5- o dall'apertura di una unità locale -UL-).

Sanzione minima pari a € 10,00 (per la presentazione oltre il 30° giorno ma entro il 60° giorno dall'evento);
Sanzione massima pari a € 51,33 (per la presentazione oltre il 60° giorno dall'evento).

Il pagamento della sanzione va effettuato mediante versamento con modello F23 utilizzando i seguenti codici:

CODICE UFFICIO: ACE
CAUSALE: PA
CODICE TRIBUTO: ACET (PER VERSAMENTO SANZIONE)
CODICE: ACET (SPESE DI NOTIFICA)

 Decreto Legislativo n. 61 del 11/04/2002

 codice civile - art. 2630, comma 1, comma modificato dall L.180/2011

 codice civile - art. 2194

Contatti

Registro delle imprese - sanzioni amministrative - Informazioni, sede, orari

Unità organizzativa
Registro delle imprese - sanzioni amministrative - Informazioni, sede, orari
Responsabile
Sig.ra Rosa Falcone
Indirizzo
Via Roma, 75 - piano terra
Email
rosa.falcone@ce.camcom.it
Orari

da lunedì a venerdì ore 8.45 - 11.45
martedì e giovedì ore 15.00 - 15.45

Ultima modifica: Mercoledì 28 Settembre 2022